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Addio alla scheda carburante

Tra le novità di maggior impatto della legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) possiamo annoverare sicuramente la scomparsa della scheda carburante con effetto dal 1 luglio 2018. Anche in questo caso si tratta di misure varate dal legislatore per contrastare l’evasione fiscale.

Tutti sappiamo che per dedurre i costi del carburante per autotrazione acquistato nell’esercizio di imprese, arti e professioni e per detrarre la relativa imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR 444/1997 il soggetto acquirente è tenuto a compilare in modo analitico la scheda carburante che sostituisce a tutti gli effetti la fattura. Facciano attenzione i malintenzionati che proprio questa integrale sostituzione della fattura con la scheda carburante, tra l’altro, comporta l’estensione della normativa sanzionatoria di cui all’emissione di fatture false alle operazioni di falsificazione o manomissione delle schede carburanti.

Nonostante le conseguenze insite nell’uso distorto delle schede carburanti, evidentemente il malcostume è diffuso tanto che il settore dei carburanti e della certificazione dei relativi corrispettivi presenta, ancora oggi, ampie sacche di evasione. Ed è proprio per questo, riteniamo, che la deducibilità del relativo costo e la detraibilità della relativa IVA subiscano delle decurtazioni legislative che, altrimenti, non troverebbero ragion d’essere.

Tutto ciò non è stato sufficiente. Con l’intento appunto di contrastare questi fenomeni il legislatore ha imposto, con decorrenza 1 luglio 2018, l’obbligo di pagamento del carburante con moneta elettronica per consentirne la deducibilità del costo. Inoltre, con la medesima decorrenza, gli acquisti di carburante effettuati da soggetti titolari di partita iva dovranno essere certificati tramite fattura elettronica (anticipando l’obbligo della fattura elettronica generalmente previsto per il 1 gennaio 2019).

Con riferimento alla tracciabilità dell’acquisto tramite moneta elettronica già era intervenuto il Decreto sviluppo del 2011 prevedendo l’esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante per coloro che si impegnassero ad effettuare i pagamenti dei rifornimenti esclusivamente con carte di credito o di debito intestate al titolare dell’impresa. Nonostante tale previsione sia tutt’ora in vigore e non sia stata formalmente abrogata, di fatto lo sarà con l’entrata in vigore delle nuove norme più sopra presentate.

Non pochi saranno i problemi pratici: si pensi alle possibili code connesse con i tempi di emissione della fattura elettronica, ai rifornimenti presso le stazioni automatiche.  Probabilmente una semplificazione in tal senso dovrà essere concessa ai contribuenti. Una soluzione operativa potrebbe essere quella di stipulare contratti di netting con le compagnie petrolifere: in modo semplice il contribuente potrebbe effettuare i rifornimenti nei circuiti convenzionati, pagare con l’apposita carta e ricevere a fine mese la fattura elettronica dei rifornimenti effettuati.

Concludiamo con un’osservazione: se pur condivisibile lo spirito della norma, ancora una volta sembrano aumentare le difficoltà amministrative dei contribuenti senza comunque che venga a crearsi il legame tra la targa del mezzo e il relativo rifornimento di carburante che consentirebbe la certezza di escludere usi fraudolenti. Allo stato dei fatti, forse, sarebbe stato sufficiente rendere obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti così come previsto dal regime opzionale istituito dal decreto sviluppo.

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