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Compensazione dei crediti di imposta a ostacoli

Con il 2020 sembra concluso un processo iniziato qualche anno fa che ha imposto oneri sempre più complessi e penalizzanti nei confronti dei contribuenti e dei loro professionisti per il lecito utilizzo delle proprie posizioni creditorie nei confronti del fisco.

Le norme di riferimento sono da individuarsi nel Dlgs 241/1997, agli articoli 17 e 17 bis che disciplinano l’istituto dei versamenti e delle relative compensazioni.

Prima di addentrarci nella disciplina specifica e nei vincoli da rispettare giova ricordare che, a seguito dell’introduzione di norme “anti evasione”, si sono generate posizioni fisiologicamente a credito: si pensi al reverse charge IVA il cui ambito di applicazione è stato esteso in deroga alla normativa europea o all’introduzione dello split payment per le transazioni nei confronti della pubblica amministrazione.

Si ricordi ancora, che il sistema degli acconti d’imposta può generare posizioni a credito per il semplice fatto che il reddito dichiarato risulti inferiore a quello dell’anno precedente (in tal senso sarà opportuno, ancora più che in passato, valutare con attenzione il reddito previsto per l’anno successivo al fine di adeguare di conseguenza il versamento degli acconti richiesti),così come quello delle ritenute d’acconto,essendo operate sui fatturati complessivi dei lavoratori autonomi che spesso ne risultano incisi in misura eccessiva rispetto al reddito realizzato al netto dei costi subiti.

In un mondo perfetto questi crediti dovrebbero essere resi immediatamente disponibili al contribuente,affinché possano essere reimmessi nel sistema, contribuendo a finanziare investimenti e a sostenere i consumi. In Italia, dove si è diffuso pericolosamente il fenomeno dell’utilizzo di crediti inesistenti, così purtroppo non avviene. Ancora una volta, il malcostume di “pochi” ha portato al varo di norme molto penalizzanti per tutti.

Vediamo cosa succede. In primis tutti gli F24 in cui siano presenti compensazioni (indipendentemente che siano presentati da titolari di partita IVA o privati cittadini) dovranno essere trasmessi attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (ENTRATEL o FISCONLINE). Non sarà possibile la presentazione telematica tramite i canali bancari. Probabilmente, questo il mio pensiero, le banche avranno fatto pressioni per ridurre un lavoro scarsamente remunerativo, rendendo,così, più oneroso quello dei contribuenti che dovranno utilizzare i suddetti canali telematici ufficiali, a volte con procedure meno intuitive, o dovranno rivolgersi ai propri intermediari, supportandone i relativi costi.

I crediti relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP sono soggetti allo sbarramento di 5.000 euro. Significa che l’utilizzo di detti crediti in compensazione, per importi eccedenti tale soglia, sarà possibile solo previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato e solo decorsi 10 giorni dal regolare invio della dichiarazione.

Si ricorda inoltre che, pur nel rispetto di tutti gli adempimenti richiesti, in base all’art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, introdotto nel 2017, l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentino “profili di rischio”. I criteri di blocco sono molto vaghi e quindi ampia discrezionalità è demandata all’amministrazione finanziaria. In caso di scarto del modello, i pagamenti si hanno per non eseguiti esponendo il contribuente alle sanzioni per tardivo pagamento (30%) oltre a quelle per lo scarto (5%, massimo 250 euro) laddove questo sia effettivamente giustificato da tentativi di violare la normativa descritta (o almeno così è auspicabile che venga interpretata la norma).

Ricordiamo infine che, nell’ambito dei rapporti di appalto connaturati da prevalenza di manodopera eseguiti presso la sede del committente con l’utilizzo di beni strumentali a quest’ultimo riconducibili, le ritenute operate e i contributi previdenziali devono essere pagati escludendo, a determinate condizioni, la possibilità di compensare i propri crediti di imposta (per approfondimenti in merito si rimanda al contributo specifico pubblicato in data 20 gennaio 2020).

Tutti i meccanismi descritti comporteranno, senza meno, difficoltà nell’utilizzo dei crediti con notevoli risvolti negativi nei flussi finanziari disponibili per il sistema economico. I contribuenti saranno costretti ad anticipare l’invio delle proprie dichiarazioni con il rischio, visti i consueti chiarimenti e aggiornamenti software forniti a ridosso delle scadenze, di dover integrare i modelli inviati. Ancora una volta l’intento antifrode è condivisibile, ma l’onere sopportato dalla collettività estremamente elevato.

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