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Dal decreto liquidità ai soldi in banca

In un recente articolo abbiamo ripercorso le iniziative messe in campo dal Governo, in particolare con il decreto liquidità, per sostenere le imprese. Superate le problematiche connesse con l’attività prodromica quali redazioni di business plan e assenza di segnali di crisi nella situazione ante pandemia, proviamo a analizzare oggi il processo per la richiesta dei “gettonatissimi” 25.000 euro. Apparentemente la procedura dovrebbe essere molto snella e rapida proprio perché il fattore tempo risulta essenziale. Non solo il sostegno deve arrivare, ma deve arrivare velocemente pena diventare inutile.

Il primo passo da fare è compilare l’allegato 4 bis “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL liquidità” (scaricabile dal seguente link: https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/).

Chi si immaginasse una semplice richiesta di una paginetta, dovrà ricredersi, trovandosi di fronte a un modello complesso di 8 pagine, ricco di dichiarazioni e richieste di dati tutt’altro che banali. Per esempio, al punto 6 il beneficiario “in particolare, dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore” a sottolineare il fatto che trattasi di prestiti e non di sussidi a fondo perduto per cui l’imprenditore sarà comunque tenuto a rispettare i propri impegni e quindi a ponderare attentamente la propria capacità di far fronte alle obbligazioni assunte.  La garanzia del Fondo indennizza la banca, alla quale si surroga, nel diritto di credito, verso il beneficiario finale.

Al punto 13 andranno indicate le finalità del prestito. Secondo le indicazioni dell’ABI si potranno anche dichiarare semplici esigenze di liquidità. Ovviamente, sono altrettanto plausibili richieste per investimenti produttivi o approvvigionamento di scorte. Finalità che, ovviamente, dovranno poi essere rispettate.

Al punto 14 il soggetto dichiara che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Attenzione alla sostenibilità e dimostrabilità di tale affermazione. Non si tratta di un finanziamento per tutti, ma per aiutare coloro che sono stati danneggiati dai provvedimenti di contenimento dell’infezione.

Al punto seguente andranno dichiarati i ricavi realizzati in base all’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata.

Altro punto da attenzionare è il 17, in cui andranno specificati gli ulteriori aiuti di stato ricevuti e ricollegabili all’emergenza Covid 19 (si fa esplicito riferimento, infatti, alla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020).

Meritevole di attenzione anche la scheda 2 relativa al tipo di impresa e ai parametri dimensionali.

Nella maggioranza dei casi, soprattutto per le realtà più piccole, sarà necessario far riferimento ai propri consulenti per la comprensione del modello e la conseguente corretta e consapevole compilazione.

Oltre a questo modulo per l’attivazione della garanzia statale, che ricordiamo essere gratuita, occorrerà sottoscrivere la richiesta del finanziamento alla banca erogante.

Nella propria circolare operativa, l’ABI, specifica che “Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo”. Dal tenore della dichiarazione dovrebbe conseguire la snellezza dell’operatività con l’istituto finanziario e la tempestività dell’erogazione.

Ebbene, sembra che non sempre sia così, come denunciato dall’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti nel proprio comunicato stampa del 29 aprile 2020.

L’associazione denuncia comportamenti difformi, più o meno gravi, che snaturano la natura del sostegno e complicano il suo ottenimento e la sua portata.

Tra le pratiche più scorrette viene denunciata la richiesta di fideiussioni personali. Speriamo che tali casi siano veramente sporadici, invitando i richiedenti a non sottostare a tali indebite richieste e a far rilevare prontamente gli abusi.

Analogamente deplorevoli le richieste di copertura di esistenti posizioni debitorie pregresse presso la banca. Anche queste richieste non sono compatibili con la normativa di cui all’art. 13 lett. m del decreto cura Italia.

Meno gravi, ma comunque penalizzanti, le richieste di molteplici documenti per l’istruttoria che tendono a snaturare il finanziamento che, nelle intenzioni del Legislatore, sarebbe dovuto essere molto semplice e non subordinato alla valutazione del merito creditizio, essendo garantito al 100% dallo Stato.

Tema ancora aperto sarà quello dei tempi di erogazioni di cui, al momento, non si hanno evidenze.

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