Europa

Confedilizia invoca migliorie dell’apparato normativo e istituzionale europeo

Di fronte alla XIV Commissione della Camera, in rappresentanza di Confedilizia, il vicepresidente Achille Colombo Clerici ha osservato che la comunicazione della Commissione europea a Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e al Comitato delle Regioni, dal titolo “Applicare il diritto dell’U.E. per un’Europa dei risultati”, si inscrive in un processo formativo dell’Unione europea che non solo non è compiuto ma pare in fase di arretramento. Lodando lo sforzo della Commissione stessa di contrastare tale tendenza, Colombo Clerici non ha potuto non sottolineare come l’Unione e il suo diritto, di cui la Commissione è custode, rischino di esser relegati in secondo piano rispetto agli interessi dei singoli Stati dell’Unione stessa. «Emblematico – ha detto – il caso Ema e l’assegnazione della sede ad Amsterdam. Il 14 luglio 2022 veniva pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia Europea che si pronunciava sui ricorsi mediante i quali il Comune di Milano e la Repubblica Italiana avevano impugnato la decisione del Consiglio Europeo in merito alla assegnazione dell’Ema (l’Agenzia Europea per i farmaci). Si pensava potessero esserci vizi di legittimità (ad es. errore) nel procedimento di assegnazione culminato con l’estrazione a sorte l’assegnatario finale (la città olandese di Amsterdam) e l’esclusione di Milano, appunto. In particolare, circa l’idoneità della città di Amsterdam ad ospitare la predetta Agenzia. In effetti, mentre nei dossier si affermava che la sede di Amsterdam era idonea e pronta per essere occupata ed utilizzata, ciò non sarebbe risultato alla prova dei fatti (mancando ancora qualche mese all’ultimazione dei lavori di adattamento), tanto che si trattò poi di utilizzare provvisoriamente un altro edificio. La sentenza della Corte di Giustizia respingeva i ricorsi, (senza entrare nel merito e senza dar corso ad attività istruttorie di sorta) dichiarando che, in caso di decisione del Consiglio dei Ministri Europeo, si tratta di atto politico, insindacabile anche sul piano della legittimità (ad esempio per errore colposo o doloso che sia): non solo quindi la discrezionalità assoluta nel merito, ma, sul piano del controllo di legalità, mancando una norma che fissi il limite costituzionale, non solo le decisioni di contenuto amministrativo, ma le leggi stesse risultano legibus solutae».

Più dettagliatamente, ha sottolineato Colombo Clerici. «La sentenza della Corte di Giustizia incorre in errore perché assimila le decisioni del Consiglio dell’Unione Europea ai trattati internazionali, per il solo e semplice fatto che a decidere sono i rappresentanti degli stati. Ma nel caso di un trattato (che è un accordo inter partes) la decisione resta in capo ai diversi Stati, mentre nel nostro caso si tratta di un atto dell’organismo Unione (dotato di propria personalità giuridica), in quanto i singoli stati esprimono il loro voto nell’ambito di un organo istituzionale della Unione stessa: cosa ben diversa. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un atto politico, ad una decisione politica, nel secondo caso ad una decisione tecnico-istituzionale. La sentenza della Corte finisce inoltre per confondere il voto dei singoli stati membri (che è evidentemente atto politico insindacabile) con la decisione prodotta dal voto stesso (che è atto giuridico di un Organo dell’U.E.  e, come tutti gli atti giuridici, sindacabile sul piano della legittimità). Anche il voto dei nostri parlamentari è un atto politico, ma le leggi stesse sono soggette al vaglio di legittimità costituzionale. Ma tant’è. Il caso è chiuso».

Osservando sulla scia della vicenda Ema che «l’interesse comunitario porterebbe a tener conto che l’Unione presenta una situazione di grave squilibrio quanto alla assegnazione storica delle diverse sedi istituzionali le quali risultano tutte concentrate in un ridotto europeo del raggio di poche centinaia di chilometri, localizzato nel quadrante Benelux Francia, Germania», il vicepresidente di Confedilizia ha ricordato che  «all’Italia (terzo contributore netto dell’Unione) ne risulta assegnata solo una e mezza. (Parma e Torino). Un trattamento a dir poco inconcepibile, che dà luogo ad una situazione certamente non suscettibile di esser protratta nel tempo, per ovvie ragioni di natura culturale ed economica».

Colombo Clerici ha poi parlato anche delle implicazioni dell’affaire Qatargate; «Il sistema europeo di fatto non appronta, come vediamo, alcun rimedio. Mancando infatti di una giurisdizione penale comunitaria e parallelamente del requisito della extraterritorialità almeno per reati commessi da dipendenti, funzionari, esponenti nell’esercizio delle loro funzioni, questo sistema dà luogo ad una situazione anomala che rappresenta una grave lacuna nella costruzione dell’organismo dell’Unione Europea. E’ competente infatti l’A.G. del luogo dove è commesso il reato, cioè di uno dei cinque stati citati in cui è localizzata la sede istituzionale europea, sicché la sentenza verrà pronunciata in nome del popolo belga, francese e via dicendo e non dei popoli dell’Unione. Saremmo curiosi di sapere poi, prendendo ad esempio il caso Qatargate, visto che è competente l’A.G. belga, se, a seguito della condanna di un ex parlamentare alla confisca di 1 milione di euro, la somma venga incamerata dal Regno del Belgio o da chi altro.  Ma è la stessa attività inquirente/requirente (cioè di promozione dell’azione penale, con la conseguente attività istruttoria) che non potrà essere iniziata da uno stato diverso, anche se ci trovassimo di fronte alla lesione di interessi di soggetti appartenenti a questo stato (tranne ovviamente il caso che il funzionario da indagare mettesse piede proprio nel territorio di questo stato). Come si vede, dunque, sussiste un grandissimo vulnus sul piano della sovranità degli Stati (è questione di equità e di dignità degli Stati di fronte a questa asimmetricità) e della tutela degli interessi degli stati stessi e dei soggetti ad essi appartenenti».

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