Europa

Contesta il Jobs Act davanti alla Corte Ue, ma il no al reintegro sul lavoro viene confermato

Il Jobs Act non è discriminatorio e non viola nessuna norma dell’Ue. L’ultima parola sulla riforma del lavoro voluta dal governo Renzi è stata pronuncia dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha approvato le nuove – e controverse – regole che sostituiscono il reintegro nel posto di lavoro con un indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.

La Corte Ue si è espressa nella sentenza del caso di KO, licenziato insieme ad altre 350 persone nel 2017 dalla Consulmarketing SpA. I lavoratori licenziati hanno presentato un ricorso al Tribunale di Milano, che, constatata l’illegittimità del licenziamento collettivo, ha disposto la reintegrazione nell’impresa di tutti i lavoratori interessati, ad eccezione di KO. Il giudice ha infatti ritenuto che non potesse beneficiare dello stesso regime di tutela degli altri lavoratori licenziati perché il suo contratto a tempo determinato era stato trasformato in un indeterminato dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act.

Per effetto del Jobs Act, spiega la Corte, “vi sono due regimi successivi di tutela dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo illegittimo. Da un lato, un lavoratore a tempo indeterminato, il cui contratto è stato stipulato fino al 7 marzo 2015, può rivendicare la sua reintegrazione nell’impresa. D’altro lato, un lavoratore a tempo indeterminato, il cui contratto è stato stipulato a partire da tale data, ha diritto soltanto a un’indennità entro un massimale”. Il Tribunale di Milano, ricordano i giudici, “ha chiesto alla Corte se il diritto dell’Unione osti ad una simile normativa”. E con la sentenza di oggi, “la Corte risponde negativamente a tale questione”. Per i giudici, inoltre, neppure il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali (artt. 20 – principio di uguaglianza – e 30 – tutela in caso di licenziamento ingiustificato) è pertinente.

La Corte rileva, invece, che la questione “deve essere esaminata ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce un’applicazione del principio di non discriminazione”. l fatto che KO abbia acquisito la qualità di lavoratore a tempo indeterminato “non esclude la possibilità che egli possa avvalersi del principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro”. Infatti, la differenza di trattamento di cui sostiene di essere vittima “risulta dal fatto che egli è stato inizialmente assunto a tempo determinato”.

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