Europa

Cosa sta facendo l’Unione europea per proteggere i diritti dei passeggeri aerei?

L’Unione europea dispone di una legislazione per proteggere i diritti dei suoi cittadini quando si viaggia in aereo. Il Parlamento europeo ha sostenuto per molti anni un livello di protezione più elevato e, nel contesto della pandemia da Covid 19, la Commissione europea ha adottato misure per garantire che i diritti dei passeggeri aerei rimangano protetti.

Se ci viene negato l’imbarco o il nostro volo viene cancellato o notevolmente ritardato, nel regolamento sul risarcimento del volo sono stabilite regole comuni in materia di risarcimento e assistenza per i passeggeri ed i loro diritti minimi.

Poiché l’intero percorso di viaggio può comprendere il volo aereo, i diritti dei passeggeri sono anche coperti dalla direttiva sui viaggi ‘tutto compreso’ (Package Travel Directive), che mira a raggiungere un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori. Inoltre, la responsabilità dei vettori aerei per il trasporto dei bagagli è specificamente trattata in un regolamento del Consiglio sul trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

Con l’obiettivo di migliorare le informazioni per i passeggeri in caso di ritardi e di chiarire le norme in materia di risarcimento, nonché di dare ai vettori aerei maggiore certezza sul diritto, la Commissione europea, nel 2013, ha presentato una proposta per rivedere le norme sui diritti dei passeggeri aerei.

Tuttavia, il Parlamento europeo, in una risoluzione del 2014 su questa proposta, ha chiesto disposizioni aggiuntive. Queste includono: la garanzia che ci sia una persona di contatto della compagnia aerea in aeroporto in caso di problemi; ulteriori franchigie per il bagaglio a mano; maggiori importi per risarcimento in caso di ritardo; un elenco esaustivo di circostanze straordinarie in cui non è necessario pagare il risarcimento; meccanismi di garanzia contro il fallimento del vettore aereo. Il Parlamento ha ribadito la sua posizione in una risoluzione del 2019. Il Consiglio non ha ancora adottato una posizione sulla proposta. Dopo anni di stallo, le discussioni sono state riaperte nel 2019.

L’Unione europea ha intrapreso diversi passi per garantire che i diritti dei passeggeri siano applicati in modo coerente e per proteggere i passeggeri in tutti i paesi dell’UE durante la pandemia Covid 19.

Nel marzo 2020, la Commissione europea ha adottato linee guida interpretative sulle normative sui diritti dei passeggeri e ha pubblicato una nota informativa sulla direttiva sui viaggi ‘tutto compreso’. La Commissione ha ricordato che, ai sensi della legislazione dell’UE, i passeggeri hanno il diritto di scegliere tra rimborso (ad esempio in denaro o sotto forma di bonus) e itinerario alternativo, quando i biglietti di trasporto (aereo, treno, autobus/pullman e traghetti) o il pacchetto di viaggio viene annullato. Se la compagnia aerea propone un voucher, questa offerta non può pregiudicare il diritto del passeggero di optare invece per il rimborso. Le norme dell’UE stabiliscono anche una scadenza per il rimborso: entro sette giorni (a seguito della richiesta del passeggero) per il trasporto aereo ed entro quattordici giorni dalla risoluzione di un contratto di viaggio tutto compreso.

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a garantire che queste linee guida interpretative siano adeguatamente attuate nel contesto della situazione Covid 19 in via di sviluppo in una risoluzione del 17 aprile 2020.

La Commissione ha successivamente riaffermato i diritti dei passeggeri in una raccomandazione adottata il 13 maggio 2020, che mira a rendere i buoni di viaggio un’alternativa interessante al rimborso per i viaggi cancellati. I buoni dovrebbero avere un periodo di validità minimo di un anno e dovrebbero essere rimborsati al più tardi quattordici giorni dopo la fine del periodo di validità se il buono non è stato utilizzato.

Nel settembre 2020, la Corte di giustizia europea ha concluso che il risarcimento concesso ai passeggeri aerei ai sensi del regolamento può essere pagato nella valuta nazionale del luogo di residenza e non solo in euro.

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