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L’Inail equipara il coronavirus all’infortunio sul lavoro, ma limita la responsabilità del datore di lavoro

Con una propria circolare, l’Inail ha stabilito che il contagio da coronavirus va considerato un infortunio sul lavoro. “Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo” si legge nella circolare.

La circolare n. 22 dell’ente su ‘Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus’ precisa inoltre che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio da Covid-19 non comporta peraltro alcuna responsabilità civile e penale del datore di lavoro; quest’ultima sussiste solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. Nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si legge nel documento, violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche “si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33”. “Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro – si legge ancora nella circolare – non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.

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