I Veterinari a Salvini: non siamo imprese di trasporto
I rifiuti speciali sanitari veterinari sono già coperti da normativa ad hoc
(Cremona – 29 novembre 2022) L’ANMVI – Associazione nazionale dei Medici Veterinari – chiede l’esclusione della Professione Medico Veterinaria, esercitata in regime privato, dal campo di applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 (“Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”) per evidente estraneità alla materia dei trasporti e per sovrapposizione con le norme, già applicate e sufficienti, in materia di gestione dei rifiuti speciali, pericolosi compresi, prodotti nell’esercizio della professione medico veterinaria.
Dal 1° gennaio 2023 la professione Veterinaria rischia una clamorosa esposizione sanzionatoria fino a 36.000 euro per mancata nomina della ridondante figura di un Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose appositamente formato. Vi sarebbe anche un indebito aggravio di responsabilità legali – a carico del Datore di lavoro e del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)- in caso di incidente in corso di trasporto (su strada, ferrovia o fiume).
ANMVI ha portato l’istanza all’attenzione del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini per chiedere di sollevare da ogni indebito adempimento, e da conseguenti sanzioni, l’attività veterinaria privata in qualunque forma di esercizio e di configurazione giuridica venga svolta (individuale, in associazione/società, presso struttura veterinaria o a domicilio dell’utente della prestazione veterinaria, ecc.).
Nella lettera ANMVI chiede che ogni iniziativa a cura del Ministero abbia un’immediata e diretta efficacia evitando di addossare sui professionisti Medici Veterinari o sulle strutture veterinarie, l’onere burocratico di presentare richiesta attiva dell’esonero in oggetto presso l’autorità competente. Confidiamo che il Dicastero dei Trasporti si attivi anche nelle sedi europee preposte per correggere, ove necessario la normativa europea da cui origina questo indebito e oneroso aggravio burocratico sull’attività sanitaria.
Si rappresenta infatti che:
- a) i rifiuti speciali dell’attività veterinaria, compresi quelli classificati come “pericolosi” vengono prodotti e gestiti a norma di legge e successivamente conferiti a “imprese” specializzate nel ritiro, nel trasporto e nello smaltimento.
- b) il gestore dei rifiuti organizza in autonomia il prelievo e il trasporto dei rifiuti prodotti nelle strutture veterinarie, fornendo anche gli idonei contenitori autorizzati ADR.
- c) nei rari casi di trasporto, si tratta di quantità che il D.Lvo 35/2010 derubrica a “piccole quantità” ossia irrilevanti ai fini della sicurezza.
Qualora la complessità della normativa rendesse necessario un intervento giuridicamente di rango superiore, l’ANMVI chiede che lo scopo in oggetto sia conseguito mediante l’adozione di un tempestivo provvedimento ministeriale di esplicito esonero, utilizzando le leve di esclusione dal campo di applicazione della normativa previste dallo stesso D.Lvo 35/2010 (es. esenzioni/deroghe).
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