In attesa di GiustiziaRubriche

In attesa di Giustizia: adelante Pedro, con juicio

Il titolo di questa rubrica sottende che tratti problematiche che affliggono in forma endemica il nostro sistema giustizia: da una normazione sciatta e disorganica, passando per decisioni giudiziarie quanto meno singolari, effetti perversi di pulsioni sociali e – naturalmente, parlando di attesa – di tempi.

La Costituzione, facendo proprio un enunciato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ha previsto il principio di ragionevole durata del processo: ottima cosa, tanto è vero che con la legge 89/2001, nota come “legge Pinto” dal nome del Parlamentare che ne fu estensore,  è stato previsto il diritto a richiedere allo Stato un’equa riparazione per il danno (patrimoniale o non) subito per la irragionevole durata del processo. Si è così introdotto un ricorso interno, di competenza delle Corti d’Appello che deve avviarsi prima di eventualmente rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

Difesa corporativa, tutela delle casse dello Stato perennemente esauste? Fatto sta che alla applicazione della legge sono state opposte iniziali resistenze e sono stati ri-appellati i singoli casi alla CEDU per disapplicazione dei parametri di una materia disciplinata a livello convenzionale; infine è dovuta intervenire la Cassazione stabilendo che i giudici nazionali devono applicare i criteri di Strasburgo nel valutare i ricorsi proposti in base alla legge Pinto.

Con il c.d. “Decreto Sviluppo” risalente al Governo Monti, successivamente, è stata anche semplificata la procedura del ricorso in sede nazionale e precisato un tetto oltre il quale la durata del processo deve considerarsi irragionevole: sei anni complessivi per i tre gradi di giudizio.

Con la legge di Stabilità del 2016 sono stati, inoltre, fissati  gli indennizzi…ed in termini non certo generosi: da un minimo di 400 ad un massimo di 800 euro per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi eccedenti il termine di “ragionevolezza” con possibilità di aumenti fino al 40% a seconda dello sforamento del tempo limite.

Insomma, se proprio si deve lavorare sulla interpretazione degli aggettivi, quei tetti di indennizzo più che equi  appaiono miserabili.

Ciononostante, con una decisione recentissima, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato totalmente una richiesta risarcitoria ai sensi della legge Pinto proposta da due avvocati coinvolti a titolo personale in un giudizio che solo tra primo e secondo grado di giudizio è durato nove anni. La motivazione? E’ sotto due profili, uno più inquietante dell’altro.

Il primo è che i ricorrenti hanno lo studio in una zona elegante di Napoli e – di conseguenza – sono presuntivamente ricchi. Il sottinteso è che non avrebbero bisogno di alcun indennizzo. Come se qualche biglietto da cento euro possa cambiare la vita di chiunque…la ratio della disciplina è certamente un’altra e si fonda su una questione di principio.

Il secondo esplicita una volta di più come al peggio non ci sia limite: trattandosi di avvocati sono abituati alle lungaggini processuali e non avrebbero neppure dovuto proporre ricorso.

Adelante Pedro, cum juicio, potremmo dire richiamando un passo celebre dei Promessi Sposi: l’efficienza del sistema giustizia può essere stimolata, anche dettando criteri temporali certi per mettere un punto fermo sulla ragionevole durata del processo. Ma senza esagerare.

Mostra altro

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio