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In attesa di Giustizia: contraddittorio cartolare a battute asincrone

Questa definizione, che intimorisce solo a pronunciarla, è quella che maschera la effettiva mancanza di contraddittorio tipica del giudizio di Cassazione riservato a quei ricorsi nel settore penale che, in base ad un primo sommario esame, sono stati ritenuti inammissibili e – quindi – destinati ad una sezione, la Settima,  addetta a funzioni di bassa macelleria giudiziaria. Alla Settima non si va a discutere, si possono tutt’al più mandare delle memorie scritte per contestare una requisitoria scritta con richiesta di inammissibilità: quest’ultima, di regola, consiste in un pre stampato a risposta multipla con la crocetta apposta su una voce dal Sostituto Procuratore Generale di turno. Quanto alle memorie difensive, salvo casi statisticamente irrilevanti, nessuno le leggerà neppure: in una sola giornata di udienza la Settima mette a ruolo decine di ricorsi, figurarsi se ci può essere il tempo anche di studiare le contro deduzioni degli avvocati.

Non dissimile appare il destino riservato dalla “riforma Cartabia” per il giudizio di appello che avrà come regola non più la trattazione orale – se non tempestivamente richiesta – bensì un garbato scambio di mail tra il difensore, la Corte e la Procura Generale: anche la sentenza verrà graziosamente spedita via pec.

In nome di una ritrovata efficienza del sistema – che è cosa ben diversa dalla efficacia – e del conseguimento degli agognati  fondi del PNRR, la mortificazione del secondo grado di giudizio è servita: non senza intercettare il compiacimento di quella componente della magistratura che lo considera un inutile orpello nonostante la percentuale elevata di riforme che lo caratterizza. O, forse, proprio per quello.

Tutto ciò ammesso che si arrivi alla fissazione di un’udienza perché la riforma – già contestatissima per altri e condivisibili motivi e rinviata di due mesi con poca utilità, salvo quella di incassare ugualmente le risorse europee – fissa anche altri paletti rigidi per poter chiedere l’appello e tra questi ne spicca uno che riesce nella non facile impresa di risultare incoerente con almeno due diversi canoni costituzionali: stiamo parlando della necessità che l’imputato che sia rimasto assente (come, tra l’altro, è suo diritto) durante il giudizio di primo grado munisca il proprio difensore di un mandato specifico per impugnare la sentenza. La regola colpisce, soprattutto e massicciamente,  tutti coloro che hanno sottovalutato i rischi di un processo e sono rimasti affidati ad un difensore di ufficio con il quale non si sono mai messi in contatto sebbene sollecitati, magari a causa di indisponibilità economiche: perché anche il difensore d’ufficio deve essere remunerato. Ecco, tutti costoro resteranno privati della possibilità di ricorrere in appello e con ciò la geniale disposizione viola l’articolo 3 della Costituzione creando una disparità di trattamento davanti alla legge tra chi ha coltivato un rapporto con il difensore e chi (talvolta incolpevolmente) no e l’articolo 24 che riconosce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado di giudizio.

Complimenti vivissimi a tutti: alla ex Ministra – con trascorsi alla Corte Costituzionale – agli estensori della riforma, al legislatore delegante e, perché no, al Garante della Costituzione che l’ha promulgata ed alla Commissione Europea che nella Relazione sullo Stato di Diritto 2022 ha rivolto diverse critiche sia alla riforma italiana del processo penale che dell’ordinamento giudiziario ma, infine, ha concluso che può andar bene così.

E così ci avviciniamo sempre di più ad un modello americano che non ci piace: un sistema classista nel quale Perry Mason non si occupa del cliente povero e quest’ultimo rischia di finire assistito da un difensore che può essere poco motivato e fors’anche poco preparato, un sistema cervellotico e irto di trappole processuali nel quale – proprio come dicono negli USA – è meglio essere ricchi, bianchi e colpevoli piuttosto che neri, poveri e innocenti.

Siete in attesa di Giustizia? No? Meglio per voi ma se la risposta è sì, il giudizio vi attende con strutture inadeguate, organico di personale amministrativo e magistrati insufficiente e norme confuse e contraddittorio cartolare a battute asincrone: è ciò che si verifica quando anche le riforme strutturali sono ragionate in ossequio ad idee fisse come quella, non potendolo eliminare tout court,  di ridurre il giudizio di appello ad un simulacro.

E come scriveva Emile Chartier –   nulla è più pericoloso di  un’idea quando se ne ha una soltanto.

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