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In attesa di Giustizia: giustizia per pubblici proclami

Nel corso di una gremita conferenza stampa, il Premier Conte ha annunciato l’approvazione in Consiglio dei Ministri del testo di decreto che individua nuovi interventi a contrasto della corruzione.

Il testo non è ancora disponibile e, dunque, ragioniamo solo sulle anticipazioni fatte senza poter scendere più di tanto nei dettagli tecnici individuando eventuali criticità. A prima vista, alcune sono già evidenti.

Non vi è dubbio che il malaffare pubblico-privato sia uno dei mali endemici del nostro Paese e che imponga un contrasto adeguato: la sensazione è che – ancora una volta – si proceda per pubblici proclami volti essenzialmente a soddisfare le aspettative un po’ forcaiole della piazza. Dunque, di chi vota e, forse, tornerà a votare prima di cinque anni.

Vediamo quali sono le linee guida dell’intervento proposto: utilizzo di infiltrati delle Forze dell’Ordine, inasprimento delle pene, creazione di nuove figure di reato (pare oltre una mezza dozzina), DASPO sul modello della giustizia sportiva ai corrotti e cioè a dire esclusione dai pubblici appalti a vita, salvo riabilitazione ma con termini molto maggiori di quelli previsti in via ordinaria per tutti gli altri reati:  omicidi, fatti di grande criminalità mafiosa, traffico di stupefacenti e violenze sessuali incluse.

Una prima domanda che sorge spontanea è: ma se uno dei soggetti coinvolti nei fatti di corruzione è necessariamente un funzionario dell’apparato dello Stato non dovrebbe forse essere l’Amministrazione da cui dipende a dover vigilare per prima sui propri dipendenti? Senza, dunque, alcuna  necessità di ricorrere ad agenti sotto copertura che non è ben chiaro al momento in che modo, quando e con quale ruolo dovrebbero e potrebbero infiltrarsi non potendo fungere da agenti provocatori e cioè stimolare l’illecito.

Una seconda perplessità riguarda il cosiddetto DASPO e in particolare i termini per ottenere la riabilitazione (vale a dire la cessazione per buona condotta dagli effetti pregiudizievoli di una condanna penale) più che raddoppiati rispetto alla previsione normativa per altre tipologie di delitti anche gravissimi: disposizione in odore di incostituzionalità ai sensi dell’art. 3 che detta la uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in combinazione con l’art. 27 che tratta le finalità rieducative – dunque non meramente afflittive – della pena.

E ancora a questo proposito: quale funzionario della Pubblica Amministrazione condannato per corruzione dovrebbe mai restare al suo posto e non essere licenziato? E quale corruttore privato avrebbe, già oggi, i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione che, facendo buon governo della sua discrezionalità, lo può (lo dovrebbe) comunque escludere dalla partecipazione alle gare? Il DASPO lo abbiamo già, volendo, basta sapere impiegare gli strumenti a disposizione

Non mancano infine, come anticipato, né l’inasprimento delle pene, né la introduzione di nuovi reati: vedremo questi ultimi in cosa consistono e, soprattutto, come sono costruite le ipotesi auspicando che non siano confuse o doppioni di altre già esistenti o di difficile omologazione con il palinsesto punitivo già esistente.

Quanto all’inasprimento delle pene, presunto rimedio frequentemente adottato a fronte di emergenze reali o presunte, basterebbe che il nostro legislatore dia una lettura anche superficiale al saggio “Punizione Suprema” che illustra come, nel sistema  americano, nemmeno la pena di morte  abbia svolto alcun effetto dissuasivo rispetto alla commissione di omicidi il cui numero e tasso percentuale rimane inesorabilmente invariato nonostante l’impegno profuso dal boia negli Stati dove è prevista. Andrà a finire che ad un aumento del rischio, invece che ridursi il fenomeno, aumenterà  il prezzo della corruzione: come è già avvenuto dopo “Mani Pulite”.

Forse è presto per criticare, bisognerà leggere il testo quando verrà reso pubblico e soprattutto quello approvato; qualcosa, tuttavia, lascia già perplessi e per prima la considerazione che ancora una volta si è pensato a come reprimere e sanzionare comportamenti illegali  che inquinano il sistema economico  e non a prevenirne efficacemente la commissione.

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