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In attesa di Giustizia: moderate le parole!

Ne abbiamo trattato alcuni numeri addietro: dal 12 gennaio i Giudici di Pace sono in sciopero, si astengono cioè dal celebrare le udienze, per protesta contro il trattamento economico – previdenziale previsto per la categoria; in quell’articolo, insieme alla fondatezza di quelle lagnanze, si era evidenziato come l’amministrazione della Giustizia non possa prescindere dal contributo dei Magistrati Onorari, tra questi i Giudici di Pace, sebbene qualche rilievo negativo sia possibile sulla loro preparazione di base, sui criteri di reclutamento e sulla formazione offerta prima di attribuire le funzioni.

Una vicenda piuttosto singolare in cui tutti i protagonisti (Giudice di Pace, imputato e persona offesa) sono avvocati può risultare paradigmatica di quanto affermato: con atto di querela è stata chiesta la punizione di un professionista per il reato di diffamazione che sarebbe consistito nell’utilizzare, all’interno di un atto giudiziario, la frase “la difesa della controparte,  con affermazioni denigratorie sulle quali si sorvola, vuole far credere…” .

Sorprende, innanzi tutto, che il Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo abbia disposto la citazione a giudizio per un modo di esprimersi che, evidentemente, non offende la reputazione: tutt’al più può ritenersi che l’espressione sia aspra ma niente più, tenendo anche conto del fatto che, fisiologicamente, negli scritti difensivi del processo civile si tende a svilire le ragioni avversarie sostenute dall’avvocato di parte e questo vale per entrambi i contendenti.

In sede processuale, invece, il P.M. (quello di udienza, sicuramente diverso da quello titolare delle indagini) ha chiesto l’assoluzione ma il Giudice di Pace è stato di diverso avviso e ha condannato ritenendo integrata la diffamazione.

Morale: qualche biglietto da cento euro di multa e più o meno altrettanti di risarcimento danni. Da noi si fanno processi per questo tipo di problemi e per ottenere risultati simili: ma non è finita qui, infatti il condannato ha – giustamente – ritenuto di impugnare una sentenza quanto meno molto originale ed altrettanto giustamente, potendolo fare,  ha fatto ricorso diretto in Cassazione invece che appello.

In quattro pagine di motivazione, la Corte ha fatto letteralmente a pezzi la decisione del Giudice di Pace, affrontando la tematica sotto ogni punto di vista possibile, compreso quello secondo la quale la sussistenza di un reato non può in ogni caso essere ancorata alla sensibilità o suscettibilità della presunta persona offesa e soprattutto che ciò che rileva è la obiettiva capacità offensiva delle espressioni usate da valutarsi in base al significato socialmente condiviso delle parole. Concetti, questi ultimi, che senza necessità di approfondimenti  giurisprudenziali e di dottrina ma con l’impiego di ordinario buon senso avrebbero potuto evitare persino il rinvio a giudizio con risparmio di tempo, risorse, energie.

La Corte di Cassazione, per vero, ha affrontato anche tutti questi aspetti e l’estensione e spessore della motivazione suonano un po’ come bacchettate al Giudice di Pace e al P.M. della fase delle indagini e, perché no? anche del querelante. Ammesso che mai abbiano la curiosità o l’occasione di controllare come è andata a finire una vicenda che insegna molte cose: che il non adirarsi è sintomo di grande saggezza, come ricordava Plutarco, che le querele sono comunque cose serie da trattare con attenzione anche se portano a modestissime conseguenze sul piano economico e che la Giustizia (se tutto va bene, ovviamente) prima o poi arriva.

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