In attesa di Giustizia

In attesa di Giustizia: a proposito di informazioni di garanzia

L’articolo 111 della Costituzione recita che “la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico e disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa”: risiede in questa previsione l’istituto della informazione di garanzia che – però – non di rado viene notificata in coincidenza con la conclusione delle indagini (di cui, fino ad allora, l’accusato nulla sapeva) e quindi anche a distanza di anni non solo dai fatti ma anche dall’inizio delle indagini, con buona pace dell’allestimento di una efficace e tempestiva difesa. Oppure, si assiste a una velocissima comunicazione, normalmente priva dei crismi di riservatezza: dipende chi è il destinatario e la natura delle accuse.

E’ storia recentissima: una funzionaria del M.I.U.R. apprende di essere indagata dalla Procura di Roma per corruzione, del fondamento dell’accusa nulla sa né può sapere perché l’informazione di garanzia contiene solo l’incolpazione preliminare: poco più che la parafrasi di un articolo del codice penale, i tempi per saperne di più e potersi effettivamente ed efficacemente difendere non saranno brevi e la donna lo immagina. Nell’attesa di incontrare il suo avvocato, mentre lo attende in sala di aspetto, cede alla disperazione e si lancia dalla finestra. Ora lotta tra la vita e la morte.

Non sappiamo molto di questa signora e molto poco della sua vicenda: ma sono note le dinamiche sempre drammatiche che si innestano nella mente di una persona che, raggiunta da un grave sospetto, diventa una preda del branco di cacciatori di notizie, e se c’è di mezzo la Pubblica Amministrazione è sempre caccia grossa. Perché di questo si tratta: nel nome di un malinteso diritto-dovere di informare i cittadini, il mostro – anzi il presunto tale – viene subito sbattuto in prima pagina. Peccato che l’informazione non c’entri nulla: come si fa a dare informazione di qualcosa che non si conosce? Come si può rivendicare il diritto di diffondere una notizia geneticamente parziale ed unilaterale di cui non si è in grado di verificare la fondatezza? Un’ avviso di garanzia non fornisce dati sufficienti nemmeno all’indagato, figuriamoci a chi non sa nulla della vicenda…a tacer del fatto che, di per sé, quella notizia è (o sarebbe…) coperta dal segreto investigativo. Non è, non dovrebbe essere divulgabile la notizia della pendenza di una indagine su qualcuno ma le sanzioni sono ridicole, anzi inesistenti. Ovviamente, la cronaca di una indagine in corso non potrà che essere interamente modellata sulla ipotesi accusatoria, perciò parziale, e rispetto alla quale le persone coinvolte sono prive di un diritto di replica. Cosa dovrebbero dire: “sono innocente”? Come no, pensa che notiziona.

L’ipocrisia e la viltà intellettuale che ruota intorno a questa malposta rivendicazione del diritto–dovere di informazione è intollerabile. Cosa viene sottratto alla conoscenza pubblica, vietando la diffusione di quella che è in realtà una non-notizia? Un P.M. che riceve comunicazione di un fatto che egli reputa potrebbe avere rilievo penale iscrive l’indagato nell’apposito registro ed inizia la sua attività di verifica e di approfondimento investigativo. Tutto qui, e in nome di quale diritto, e del diritto di chi soprattutto, deve essere lecito rendere pubblico un fatto che, per sua natura, è lontanissimo dall’aver raggiunto connotazioni non solo di certezza, ma nemmeno di plausibilità? Si tratta di una ipotesi unilaterale che ancora non si è nemmeno misurata con una seppur sommaria confutazione difensiva.

Tuttavia, l’informazione anche solo limitata ad una ipotesi investigativa, è dotata di una forza devastante che attrae morbosamente la pubblica opinione per la quale una semplice tesi accusatoria si presuppone fondata promanando da soggetti assistiti da una presunzione assoluta di affidabilità, attendibilità ed imparzialità.

Vi è poi la regola non scritta del più becero populismo giustizialista, secondo cui se un personaggio pubblico -politico, pubblico amministratore- viene raggiunto dal sospetto, merita perciò stesso che la notizia abbia la massima diffusione.

Il costo che la persona raggiunta dagli strali della cultura della intolleranza e del sospetto deve pagare è sproporzionato rispetto al preteso diritto di informazione che vorrebbe giustificalo. Vita professionale, politica, familiare travolte spesso in modo irreparabile, reputazione personale inesorabilmente compromessa con brutale violenza dai morsi feroci della gogna mediatica.

Nessuna vicenda umana dovrebbe affidarsi a valutazioni semplificate, meno che mai se si tratta di una vicenda giudiziaria: tra l’innocenza e la colpevolezza vi è una vasta gamma di comportamenti (imprudenze, equivoci, coincidenze, gravi azzardi) che ciascuno di noi deve poter avere il diritto di chiarire e spiegare, a sé stesso ed agli altri, prima di essere trascinato nel fango, e nella disperazione alla quale ha ceduto questa signora.

Qualunque cosa possa aver fatto o non fatto, ha semplicemente capito di non avere già più il tempo per spiegare e di attendere Giustizia.

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