bonus

  • L’Oms fissa a 250 dollari l’indennizzo per le donne congolesi vittime di stupro

    L’Organizzazione mondiale della sanità ha offerto un risarcimento di 250 dollari alle 150 donne in Congo che tra il 2018 e il 2020 hanno subito violenze sessuali da parte di membri dell’agenzia inviati nel Paese africano a contrastare un focolaio di Ebola. La notizia è stata fornita, sulla base di documenti riservati, dall’agenzia di stampa americana Associated Press, evidenziando che l’indennizzo è “inferiore a quanto prendono su base giornaliera alcuni funzionari delle Nazioni Unite“. Dagli stessi documenti è emerso anche che degli 1,5 milioni di dollari stanziati dall’Oms per la prevenzione degli abusi sessuali in Congo per l’anno 2022-2023, più della metà è destinata agli stipendi degli operatori, mentre solo il 35% del totale è dedicato al “supporto delle vittime”. Sempre secondo quanto denuncia Ap, alcuni ufficiali di alto livello all’interno dell’agenzia Onu sarebbero stati a conoscenza delle violenze subite dalle donne del Paese, ma non avrebbero fatto nulla per impedirli e anche a scandalo scoperto nessuno di loro è stato licenziato. Nel settembre del 2021 una commissione di inchiesta indipendente, guidata da Gaya Gamhewage, direttrice dell’Oms per la prevenzione e la risposta allo sfruttamento, all’abuso e alle molestie sessuali, aveva concluso che decine erano state abusate sessualmente centinaia di donne locali (tra cui una 13enne), che gli abusi avevano portato a 29 gravidanze e che alcuni degli autori hanno insistito affinché le donne abortissero.

    Per quanto riguarda il risarcimento invece, avendo l’Oms il divieto di elargire somme di denaro direttamente ai cittadini dei Paesi che ospitano i loro programmi, alle donne è stato richiesto di seguire dei “corsi di formazione” tra cui corsi di pasticceria e gestione dei budget prima di ottenere l’indennizzo. Un “pacchetto completo” come descritto dalla stessa Onu, per aiutare le vittime di abuso a diventare autosufficienti. Messa di fronte ai dubbi di Ap relativi all’esiguo ammontare del rimborso, l’Oms ha dichiarato di avere scelto il compenso per le vittime sulla base delle line guida globali dell’organizzazione e sulle stime del potere di acquisto in Congo, aggiungendo che in futuro chiederà alle vittime cosa fare per essere ulteriormente confortate. In un caso specifico, l’Oms avrebbe pagato per le spese mediche di una donna rimasta incinta dopo un abuso, che avrebbe ricevuto anche un lotto di terra come compensazione per il danno subito.

  • Balzo del solare in Italia grazie al Superbonus 110%

    Si muove il mercato delle rinnovabili in Italia. E con obiettivi più ambiziosi al 2030 i risparmi sulla bolletta del gas potrebbero arrivare a 25 miliardi in 5 anni. I dati vengono da due studi pubblicati uno dall’industria del fotovoltaico, l’altro da un think tank ambientalista londinese.

    Il rapporto realizzato da SolarPower Europe – che rappresenta 280 organizzazioni della catena del valore del fotovoltaico da oltre 40 Paesi – racconta come la Penisola sia diventata uno dei mercati più dinamici del solare domestico integrato con batterie (che consentono lo stoccaggio di una parte dell’energia prodotta) grazie al bonus 110% e altri incentivi.

    “L’Italia è la più grande sorpresa del 2021”, scrivono gli autori del rapporto. Secondo i dati SolarPower Europe, che tra i sostenitori conta anche Enel e Eni, il mercato italiano ha avuto una crescita esponenziale a 321 MW installati l’anno scorso contro i 94 nel 2020, in aumento del 240% rispetto al 2020, e questo principalmente “grazie alle condizioni molto vantaggiose del Superbonus 110%”. Ma non è solo il “110” a spingere il settore. Le prime installazioni risalgono al 2015. Da allora una crescita rapida grazie a incentivi disponibili dapprima in Lombardia, poi in Veneto e Friuli Venezia-Giulia e poi con l’estensione alle batterie del credito d’imposta del 50% per l’acquisto di un impianto fotovoltaico residenziale. Così nel 2021 l’Italia ha contribuito con l’11% delle installazioni totali di batterie domestiche in Europa, consolidando il suo secondo posto. La leadership è, indiscutibilmente, tedesca. Ma l’Italia potrebbe raggiungere i livelli della Germania già quest’anno. E nel rapporto ci sono anche sorprese come la Polonia – Paese di solito associato all’economia del carbone – che si prepara a diventare il terzo player Ue del solare domestico a stoccaggio nel 2022-26.

    Numeri che riguardano una nicchia, ma testimoniano una crescente attenzione al solare “fai-da-te”. Dati che arrivano mentre Paesi Ue ed Europarlamento discutono se aumentare l’obiettivo rinnovabili 2030 dal 40 al 45%. Lo ha proposto la Commissione europea nel Piano RePower, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, quelli provenienti dalla Russia in particolare. L’Eurocamera appoggia l’iniziativa, il Consiglio Ue frena. Per il think tank londinese Ember un target al 45% dimezzerebbe le importazioni di gas dell’Ue, che così risparmierebbe fino a 200 miliardi di euro nel periodo dal 2025 al 2030. Secondo Ember, l’Italia, in quanto secondo consumatore di gas dopo la Germania, ridurrebbe la sua bolletta del gas di 25 miliardi di euro tra il 2025 e il 2030.

  • Come si inquadra l’attestazione dello stato legittimo degli immobili nell’ambito del superbonus edilizio al 110%

    Per effetto dell’introduzione del co. 13-ter nell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 33 del DL 77/2021, gli interventi relativi al 110%, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con la sola eccezione di quelli effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione dell’edificio, vengono considerati alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria, per la cui autorizzazione è sufficiente la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).

    La disposizione ha come obiettivo il superamento dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili di cui all’art. 9-bis co. 1-bis del DPR 380/2001, posto che va a esplicitare che “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione di stato legittimo” di cui al richiamato art. 9-bis.

    Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1.9.67.

    Ad una prima lettura della norma ancorata esclusivamente all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, la decadenza del superbonus al 110% potrà aversi “esclusivamente nei seguenti casi “:

    • mancata presentazione della CILA;
    • realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA appositamente presentata;
    • assenza, nella CILA, dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo di costruzione dell’immobile, oppure degli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure del fatto che la costruzione dell’immobile è stata completata ante 1.9.67;
    • non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al co. 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ossia delle attestazioni che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del superbonus al 110% sulle spese.

    Nel successivo comma 13-quater, tuttavia, il legislatore si è preoccupato di specificare che, fermo restando quanto previsto al co. 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

    Dunque gli interventi col superbonus non hanno alcun effetto di sanatoria sugli abusi edilizi esistenti prima dell’intervento.

    Quella clausola di riserva espressamente inserita dal predetto comma 13-quater ha confermato apertamente la possibilità di verifiche dello Stato legittimo in qualsiasi momento: immediatamente dopo la presentazione della CILA e prima dell’effettivo inizio dei lavori; durante lo svolgimento del cantiere “Superbonus 110”; e anche dopo la sua fine lavori. Queste verifiche potranno anche riguardare non solo gli aspetti puramente urbanistico edilizi, solitamente individuati con pratiche comunali, ma anche ogni altra normativa speciale e di settore (es. antisismica, paesaggistica, vincoli, ecc).

    Ritorna, allora, più attuale che mai, il rimando all’art. 49 del Testo Unico Edilizia che prevede una generale decadenza dalle agevolazioni fiscali in caso di violazioni edilizie. Decadenza che non viene affatto sanata, per quanto in precedenza argomentato, dall’art. 119 del DL 34/2020 che non deroga, in alcun modo, alla disciplina generale del TUE il cui tenore non lascia spazio a differenti interpretazioni: “Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”.

    Il problema di chiarire che non sussistano difformità è quindi comune a tutti i tipi di detrazione per recupero del patrimonio edilizio, non solo a quelle del superbonus 110%, e non può essere aggirato nemmeno tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito che non liberano il primo cedente nel caso in cui il credito venisse successivamente disconosciuto a seguito di controlli da parte dell’ADE. (in senso conforme la circolare n. 24 del 2020).

    Nemmeno l’anzianità degli immobili può consentirci deroghe alla normativa sin qui analizzata, posto che l’art. 9-bis del TUE, che disciplina la documentazione amministrativa e lo stato legittimo degli immobili, risulta applicabile anche ai fabbricati realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio.

  • Italiani sempre più popolo di mantenuti, grazie ai provvedimenti grillini

    Sempre più gli italiani che si aspettano di essere pagati per il solo fatto di esserci, aumentano infatti le famiglie con il Reddito o la pensione di cittadinanza. Il numero dei nuclei che beneficiano dell’aiuto ha superato, ad agosto, quota 1,3 milioni, coinvolgendo nel complesso oltre tre milioni di persone. La parte del leone la fa il Reddito (percepito da 1,17 milioni di famiglie, per oltre 2,9 milioni di cittadini) contro la pensione di cittadinanza (quasi 136 mila nuclei), la stessa misura ma riconosciuta agli over 67. Tanto che l’Rdc segna un incremento dei nuclei del 25% rispetto a gennaio scorso. La fotografia aggiornata arriva dall’osservatorio Inps, che certifica l’andamento della ‘carta’, che si può ottenere a fronte di un Isee (Indicatore di situazione economica equivalente) inferiore a 9.360 euro annui. Un andamento in crescita negli ultimi mesi, che potrebbe essere legato anche al progressivo invio delle pratiche Isee.

    La fotografia conferma, comunque, che Reddito e pensione di cittadinanza prendono una larga fetta della popolazione tra Sud e Isole, dove arrivano ad interessare più di 800mila famiglie, per oltre 2 milioni di cittadini (contro le quasi 304mila al Nord e 198mila famiglie al Centro). E nelle regioni più grandi. A livello regionale, infatti, in cima alla classifica si piazzano ancora Campania (265.753) e Sicilia (235.491), terza Lazio (122.489) e poi Puglia (119.727) e Lombardia (109.587).

    E’ partita, intanto, l’ultima finestra per il Reddito di emergenza, la misura temporanea di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in una condizione di difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. L’aiuto oscilla tra i 400 e gli 800 euro a seconda dei componenti e può integrare l’Rdc. E’ infatti online sul sito dell’Inps la procedura per richiedere la terza mensilità del Rem, prevista nel decreto Agosto. “Un ulteriore sostegno economico per i cittadini più colpiti dagli effetti dell’epidemia”, sottolinea la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. Per ottenere l’ulteriore mensilità va presentata una nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. Il termine entro cui farlo è il prossimo 15 ottobre.

  • Effetto annuncio: la relazione causa effetto

    Persino ad una mente infantile non dovrebbe sfuggire l’effetto che determinati annunci possano causare all’economia in generale e ai consumi particolare.

    L’incertezza legata alla possibile estensione degli Ecobonus anche alle autovetture Euro 6 benzina, Diesel gpl e metano di fatto sta bloccando il mercato dell’auto in attesa di chiarimenti ed opportunità. Una situazione che secondo le ultime rilevazioni statistiche potrebbe portare alla chiusura del 50% dei concessionari automobilistici entro la fine dell’anno.

    Viceversa la scellerata affermazione del primo ministro su una possibile diminuzione dell’IVA, anche se temporanea,  ha un effetto negativo se non devastante per tutti quei consumi non di prima necessità. La loro stessa natura (non di prima necessità) permette infatti ai consumatori di poter procrastinare un acquisto in attesa degli effetti della diminuzione dell’IVA “promessa”. Ad una già difficile situazione economica legata alla diffusione del Covid-19 si aggiunge quindi l’infantile incapacità del Presidente del Consiglio e di tutti i Ministri economici di questo scellerato governo i quali, con le loro “grida manzoniane”, contribuiscono ad aumentare l’incertezza in relazione alle  dinamiche economiche immediate.

    Questo nuovo fattore determinato dalla incapacità di valutare strategicamente le proprie affermazioni  si trasforma inevitabilmente in maggiori costi economici in aggiunta ad un già difficile quadro economico nazionale.

    Sembra incredibile ma gli unici che ancora oggi danno ulteriore dimostrazione di non aver compreso  il valore fortemente depressivo di tali dichiarazioni sembra proprio la compagine governativa come i partiti che la sostengono.

    Non conoscere la relazione causa-effetto in relazione alle proprie affermazioni ma ancora peggio ignorarne le conseguenze dimostra l’assoluta inadeguatezza dell’intera compagine governativa.

  • Inps: dal diritto al premio

    Ormai l’epidemia del coronavirus sta interessando l’intera Europa. Tutti i sistemi sanitari delle varie Nazioni risultano in estrema difficoltà nel fronteggiare le complicanze respiratorie che necessitano di Unità di terapia intensiva. Le differenti capacità di risposta al Covid 19 dipendono essenzialmente dalla struttura della spesa pubblica nell’ultimo decennio come abbiamo precedentemente illustrato (https://www.ilpattosociale.it/attualita/i-numeri-della-irresponsabilita-della-classe-politica/).

    L’andamento delle borse internazionali dimostrano come oltre all’aspetto sanitario esista un impatto devastante per il sistema economico internazionale ed italiano in particolar modo. Le diverse modalità di impatto della crisi economica legata a questa pandemia si dimostrano perfettamente proporzionali alla responsabilità della classe politica delle varie Nazioni nell’articolazione della spesa pubblica negli ultimi 15 anni.

    Il tonfo della borsa di Milano che in due settimane ha perso circa il 40% indica la assoluta incertezza del mondo finanziario nella capacità strategica ma soprattutto finanziaria del nostro Paese. In questo senso, infatti, anche la risposta delle autorità governative nel tentativo di fronteggiare l’impatto economico è in linea con la capacità delle diverse classi politiche governative di ogni singolo paese nella articolazione della spesa pubblica. In questo senso si spiega come la Germania sia stata in grado di proporre lo stanziamento di 550 miliardi di euro forte di un rapporto debito PIL al 60% mentre la Spagna circa 200 miliardi ed il Regno Unito 300 miliardi.

    In questo contesto risulta assolutamente ridicola la cifra stanziata dal governo in carica attorno ai 25 miliardi. Tale cifra esprime i margini strettissimi consentiti per affrontare l’eccezionalità del momento a causa di un debito pubblico che ha ampiamente superato i 2500 miliardi come giornalmente verificabile sul contatore dell’Istituto Bruno Leoni. Nel medesimo contesto si pone lo spread che misura la sfiducia nella nostra classe politica governativa che si attesta tra i 280 ed i 300 punti base.

    In questo difficile momento, quindi, le cifre che vengono destinate ai comparti produttivi dell’economia italiana risultano ampiamente insufficienti e talvolta offensivi della dignità delle categorie produttive. A questa insufficienza finanziaria si aggiunge una proposta assolutamente devastante per la considerazione di chi lo propone ed assolutamente improponibile da un governo degno di questo nome.

    In considerazione del fatto che il governo ha stanziato per le partite IVA un rimborso una tantum di circa 600 euro lordi (per attività che sono chiuse da un mese e probabilmente rimarranno per altri due) e contemporaneamente avendo a disposizione solo 2,1 miliardi e non sufficienti per fornire anche questa misera cifra agli aventi diritto ecco che il presidente dell’INPS propone il click Day. In altre parole, verrà indicata una giornata nella quale i primi a collegarsi con il sito dell’Inps tra gli aventi diritto potranno ottenere il ristoro di 600 euro fino ad esaurimento della quota prevista di 2,1 miliardi.

    Esattamente come nelle televendite durante le quali “solo le prime 20 telefonate avranno la fortuna di pagare un determinato prezzo per un bene presentato”, allo stesso modo il diritto ad una miseria di rimborso una tantum verrà proposto come un premio per i più veloci a cliccare sul sito dell’Inps fino ad esaurimento, nello specifico non delle scorte di prodotti ma delle risorse disponibili.

    In questo senso il presidente dell’INPS Tridico dimostra la propria competenza formata sulle televendite di Wanna Marchi applicandone le regole e articolazioni sic et nunc in un periodo di crisi economica devastante.

    Questo ennesimo ridicolo esponente del mondo accademico riesce a trasformare un diritto stabilito dalla legge in un premio legato alla velocità e all’attenzione di un telespettatore e nello specifico di un titolare di partita Iva. Non esiste limite alla assoluta incompetenza di questo governo come alla decenza di manifestarla senza alcuna vergogna.

  • Bonus bebè e bonus asilo nido, due agevolazioni per le famiglie

    Bonus bebè e contributi per la frequenza agli asili nido sono in vigore da alcuni anni, quindi non parleremo oggi di novità, ma cercheremo di fare un po’ di chiarezza su due opportunità che a volte, per mancanza di informazione, vengono trascurate.

    Il bonus bebè, disciplinato dalla legge n. 190/2014, prevede un assegno mensile per ogni figlio nato tra il 1/1/2015 e il 31/12/2020. L’agevolazione è concessa ai residenti in Italia, purché con cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero ai cittadini extraeuropei con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del Dlgs n. 2896/98.

    L’importo riconosciuto varia da un minimo di 960 euro annui, a un massimo di 1.920 euro in funzione dell’ISEE del nucleo famigliare, incrementabili qualora venga richiesto per la nascita di un figlio successivo al primo. Sono agevolate le nascite, così come le adozioni. Il sostegno era erogato fino al compimento del terzo anno di età, ma, per i nati dal 2018 in poi, è stata prevista la riduzione al solo primo anno.

    La domanda va presentata telematicamente all’INPS, allegando il modello ISEE, in mancanza la richiesta verrà processata considerando la fascia massima di reddito. In seguito all’accoglimento della domanda, la somma verrà erogata direttamente dall’INPS, secondo le modalità richieste all’atto della presentazione che possono prevedere l’accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.

    Il contributo per la frequenza dei bimbi agli asili nido è disponibile dal 1/1/2017 per i nati, o adottati, dall’ 1/1/2016 (L. 232/2016). Come nel caso precedente, la richiesta va inoltrata direttamente all’INPS per via telematica. In questo caso, tuttavia, il contributo è erogato fino ad esaurimento delle risorse in base alla precedenza nella presentazione della domanda che dovrà essere formulata dal genitore che materialmente sostiene la spesa. E’ richiesta la residenza in Italia e la cittadinanza in Italia o in uno Stato dell’Unione Europea o, in alternativa, per i soggetti extracomunitari, il permesso di soggiorno EU per i soggiornanti di lungo periodo.

    L’importo è commisurato al valore ISEE del nucleo famigliare, essendo previsto un minimo di 1.500 euro e un massimo di euro 3.000. La somma sarà erogata solo a seguito della presentazione delle ricevute che attestino il pagamento delle rette scolastiche. Il contributo non sarà cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la frequenza agli asili nido.

    Di seguito trovate il link al portale del cittadino da utilizzare per la presentazione di ambo le domande: https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=servizi%20online%20per%20il%20cittadino&sCategoria=&sDate=

    Un’ultima precisazione di carattere tecnico: l’inoltro delle domande presuppone il possesso dei codici PIN dell’INPS o dell’identità digitale SPID. Quest’ultima vi consente di interagire con la pubblica amministrazione in modo semplice e sicuro e soprattutto univoco. Non sarà più necessario richiedere e ricordare codici di accesso ai vari siti, potendo effettuare l’accesso tramite SPID.

    Vari enti rilasciano l’identità digitale in modo semplice e immediato, tra cui le poste. Di seguito il link con le principali specifiche: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Un modo moderno, semplice e sicuro per interagire con la pubblica amministrazione che consiglio a tutti di attivare.

    Segnaliamo, in chiusura, la possibilità di richiedere un bonus di 30 euro per l’acquisto dei seggiolini antiabbandono, obbligatori per il trasporto di tutti i minori di 4 anni, accedendo al sito www.bonuseggiolino.it. L’accesso prevede l’autenticazione tramite SPID.

    Infine, per gli amanti del cinema, si ricorda il bonus tv concesso per l’acquisto di televisori e decoder di nuova generazione idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT 2/HEVC). L’agevolazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, consiste in uno sconto praticato in fase di acquisto fino ad un massimo di 50 euro ed è circoscritta ai nuclei famigliari con ISEE inferiore ai 20.000 euro che, entro il 31/12/2022 acquisteranno un televisore o un decoder compatibile con i nuovi standard.

  • Bonus facciate 2020

    Un’interessante opportunità contenuta nella legge di bilancio 2020, per una larga parte di contribuenti, è costituita dal bonus facciate 2020.

    Disciplinata dai commi da 219 a 224 della legge 160/2019, la nuova agevolazione prevede una detrazione del 90% dall’imposta lorda delle spese sostenute per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici. Al di là della descrizione, la norma è di portata molto ampia, essendo ricompresi anche i lavori di sola pulitura o tinteggiatura della facciata.

    Più specificatamente, il comma 221 identifica, quali destinatari dell’agevolazione, gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Ove non ci si limiti alla pulitura o tinteggiatura, ma si eseguano interventi di rifacimento dell’intonaco su una superficie di almeno il 10% della facciata, sarà necessario rispettare i requisiti di efficienza energetica affiancando, così, il bonus facciate all’ecobonus che, tuttavia, saranno alternativi tra loro con riferimento alla medesima spesa. In pratica, in quest’ultimo caso, il contribuente dovrà scegliere quale agevolazione adottare. Resta salva la possibilità di cumulare le detrazioni se riferite a interventi differenti.

    Da un punto di vista soggettivo, la norma si rivolge sicuramente ai contribuenti IRPEF, ma dovrebbe essere estesa anche ai soggetti IRES, in aderenza al dettame letterale che parla di detrazione dall’imposta lorda, senza alcuna limitazione in merito.

    Da un punto di vista oggettivo, invece, il bonus è riconosciuto per gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti, marmi e fregi, nonché alla semplice pulitura o tinteggiatura effettuati su edifici localizzati in zona A e B di cui al decreto dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968. Più nello specifico, trattasi degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (zone A) ovvero delle altre parti del territorio totalmente o parzialmente edificate in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Resteranno pertanto esclusi alcuni edifici che potranno comunque beneficiare, al bisogno, della detrazione IRPEF del 50% prorogata anche per il 2020.

    Il bonus spetta per tutte le spese agevolabili sostenute nel 2020 secondo il principio di cassa. Pertanto, spese deliberate nel 2019 ma eseguite e pagate nel 2020 dovrebbero poter beneficiare del nuovo bonus. L’agevolazione, pari al 90% del costo sopportato e regolarmente pagato, potrà essere detratto dall’imposta sui redditi in dieci rate costanti.

    Per fruirne occorrerà effettuare il pagamento secondo i noti metodi tracciati che prevedono l’utilizzo di un particolare tipo di bonifico bancario in cui andranno specificati correttamente la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale del destinatario del bonifico.

    Stante l’ampia portata e l’elevata percentuale di agevolazione sarà opportuno che tutti gli amministratori di condominio verifichino le condizioni oggettive dell’immobile e sottopongano all’assemblea la volontà di effettuare i lavori agevolabili, magari anche anticipando i tempi originariamente previsti per le manutenzioni. Quanto detto al fine di consentire ai condomini di fruire delle lecite detrazioni e di scongiurare l’insorgere di contestazioni future per la mancata fruizione del bonus in oggetto.

    Specularmente, in caso di inerzia degli amministratori, sarà opportuno che i condomini si muovano proattivamente per sollecitarli a sottoporre all’assemblea l’esecuzione dei lavori agevolabili.

    Il 90% di detrazione è veramente un’occasione ghiotta per manutenere le facciate esterne degli edifici quasi a costo zero, sarebbe un peccato perderla per disinformazione.

  • Bonus fiscali e l’inversione del principio

    La nuova proposta di politica fiscale del presidente Conte (dopo la lotteria degli scontrini) è imperniata sul bonus dall’11 al 19% per tutti i pagamenti tracciabili con carta, specialmente se utilizzata in settori professionali e commerciali indicati dal governi come “a Forte evasione fiscale”.

    Dopo l’adozione della lotteria che confina il nostro Paese tra le  economie sudamericane la proposta di questo bonus fino a 2.000 euro direttamente sui conti correnti definisce il perimetro culturale e lo spessore di preparazione economica del governo, del suo presidente come dei dicasteri direttamente interessati.

    Il prelievo fiscale si basa sul principio dell’utilità marginale decrescente del denaro e di conseguenza presenta aliquote maggiori e progressive in rapporto al crescere del reddito imponibile. Il rimborso attraverso un bonus fiscale si basa esattamente sulla applicazione del  principio opposto in quanto verranno premiate le fasce di reddito le quali adottino sì le carte per i pagamenti e risultino  quindi espressione di fasce di reddito più alte e con capacità di consumo superiori.

    Si rimane basiti di fronte a questa banale quanto incredibile ed imbarazzante proposta di politica fiscale che è espressione di un assoluto contrasto  con i principi fondamentali della politica fiscale stessa.

    Inoltre, ma non per questo meno importante , nella definizione di onestà dei contribuenti resa esplicita dal Presidente del Consiglio non viene più adottato il parametro di una professione onesta ma semplicemente quello relativo alle modalità di pagamento delle proprie disponibilità.

    Il livello culturale espresso quindi dal Presidente Conte quanto dai responsabili del Ministero dell’Economia che sovrintende alle politiche economiche e fiscali emerge nella sua assoluta inconsistenza attraverso le scelte strategiche i cui simboli vengono rappresentati dalla lotteria degli scontrini e dal  bonus fiscale in relazione ai pagamenti con moneta elettronica.

    Francamente…Il nostro Paese merita di più.

  • I bonus in vigore nel 2019 per case e condominii

    Per l’anno 2019 sono state confermate le detrazioni fiscali per la casa. La Gazzetta Ufficiale riporta infatti la proroga del bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus mobili e bonus verde secondo quanto stabilito dalla manovra 2019.

    Il bonus ristrutturazioni si applica a tutti i lavori che riguardano interventi migliorativi volti all’efficienza energetica della propria abitazione e consente una detrazione dall’Irpef pari al 50% del costo sostenuto (l’importo massimo della spesa sostenuta non deve superare i 96.000 euro che vanno suddivisi in 10 quote annuali di pari importo). Il bonus viene riconosciuto a condizione che i lavori siano svolti su immobili già esistenti e copre non solo le spese connesse all’esecuzione dei lavori vera e propria ma anche i costi sostenuti per le prestazioni di professionisti e tecnici come ad esempio quelli di progettazione. Per chi abbia eseguito lavori di ristrutturazione prima dell’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è inoltre prevista un’ulteriore agevolazione definita bonus mobili ed elettrodomestici. In questo caso è possibile detrarre in sede di dichiarazione dei redditi il 50% del costo sostenuto per acquistare mobili e grandi elettrodomestici che hanno una classe energetica elevata (non inferiore ad A+). L’importo massimo da poter detrarre è pari a 10.000 euro.

    Il bonus verde può essere richiesto da chi effettui lavori di riqualificazione urbana privata per condomini, terrazzi, balconi e giardini e da chi finanzia lavori per migliorare il verde pubblico. La detrazione è pari al 36% su una spesa massima di 5.000 euro. Ammessa sono per opere già esistenti e non p per unità abitative di nuova costruzione, la detrazione vale anche per l’installazione di impianti di irrigazione e di realizzazione pozzi ed è riconosciuta a chi sia il proprietario dell’immobile o il titolare del pagamento delle spese sostenute.

    L’ecobonus è invece riconosciuto per lavori che migliorino l’efficienza energetica del proprio immobile: la detrazione arriva fino al 65% del costo sostenuto, per un importo massimo che varia in base al tipo di lavoro eseguito.

    Per i condomini nel loro complesso (non i singoli appartamenti di proprietà) si può detrarre il 75% su un massimo di 100.000 euro per tutti gli interventi di riqualificazione energetica globale, di 40.000 euro per lavori di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti ma anche per l’installazione del cosiddetto solare termico (ossia pannelli solari volti a produrre acqua calda) e di 30.000 euro per l’installazione o sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale. Nei singoli appartamenti si può avere una detrazione del 50% per l’installazione di zanzariere, finestre e infissi e tende da sole, prevede, mentre sull’installazione di una nuova caldaia la percentuale varia in base del tipo di prodotto acquistato.

    Ancora: coloro che effettuano dei lavori per rendere gli edifici compresi in zone considerate ad alta pericolosità sismica sicuri potranno invece richiedere il bonus sisma. La detrazione si applica per tutti i costi sostenuti per questa tipologia di intervento, dal giorno 1 gennaio 2017 fino al giorno 31 dicembre 2021. La detrazione va ripartita in 5 quote annuali dello stesso importo su un importo massimo che varia in base alla riduzione del rischio. È infatti possibile detrarre fino all’85% della spesa se la classe di rischio si riduce di 2 posizioni o dell’80% se riduce il rischio di una sola classe.

    Coloro che acquistano la prima casa come abitazione principale possono infine godere di un’ulteriore agevolazione che riguarda la diminuzione del costo dell’imposta di registro e dell’Iva se si acquista rispettivamente da un privato o da un’impresa. L’agevolazione in questione prevede inoltre la possibilità di non pagare imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.

     

Pulsante per tornare all'inizio