Corte

  • Eurojusitalia: la prima banca dati in Italia che collega il contenzioso della Corte di Giustizia con il contenzioso nazionale

    La banca dati Eurojusitalia nasce da un’idea di molti anni fa, quando fu pubblicata, nel 2007, la prima edizione della «Giurisprudenza di diritto comunitario. Casi Scelti» (Giuffrè editore, poi, leggibile in www.eurojus.it). Fu privilegiata la raccolta di casi rilevanti di diritto dell’Unione europea, pubblicando varie edizioni dell’opera (la quinta è del 2020) per poi “mettere in cantiere”, in continuità con la precedente iniziativa, la banca dati.

    Lo scopo di Eurojusitalia è di dare uno strumento utile ed immediato per l’accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea che origina da “ricorsi italiani” e da rinvii pregiudiziali sollevati da giudici italiani dal 2020 in poi. L’attenzione è, dunque, per i casi italiani (contenziosi e pregiudiziali) documentando, per i rinvii pregiudiziali, origine e seguito, e quindi ordinanza di rinvio e pronuncia del giudice nazionale che ne è seguita (il c.d. suivi nazionale).

    Eurojusitalia è pertanto in grado di fornire un quadro d’insieme delle questioni italiane sottoposte alla Corte di giustizia e al Tribunale dell’Unione europea. Consente altresì di verificare come i giudici nazionali hanno dato o stanno dando seguito alle decisioni della Corte. Un dato, questo, che non sempre è facile da reperire e, dunque, da conoscere e che può essere utile non solo per chi studia il diritto UE e la sua applicazione in Italia, ma anche per il giudice e l’avvocato che devono affrontare casi analoghi e vogliono, quindi, conoscere il precedente, e anche per chi voglia comunque documentarsi, come si è detto, sui casi italiani.

    La home page del sito è stata progettata per consentire una ricerca informatizzata semplice e agevole, al fine di evitare (se possibile) che chi necessita di un’informazione sia “scoraggiato” dalla difficoltà della ricerca. La pagina principale dispone di una varietà di filtri di ricerca con l’individuazione, per esempio, dell’organo giudicante, degli estremi della causa, della ricerca per materia, della ricerca per parole chiave, della data di pronuncia. In questo modo l’utente è indirizzato verso una più corretta consultazione e al tempo stesso è garantito il collegamento al sito della Corte di giustizia, www.curia.europa.eu, mediante un apposito link di rimando, usufruibile ogniqualvolta l’utente desideri esaminare altra documentazione (i filtri di ricerca sono “cumulabili” e “modificabili” in ogni momento).

    Un’altra peculiarità di Eurojusitalia è quella di offrire un costante aggiornamento, compresa la giurisprudenza del Tribunale unificato dei brevetti, operativo dal 1 giugno 2023, che è legittimato a proporre rinvii pregiudiziali.

    La realizzazione del progetto, fortemente voluto dal Prof. Bruno Nascimbene, professore emerito di diritto dell’Unione europea nell’Università di Milano “Statale”, già ordinario di diritto internazionale nell’Università di Genova, è avvenuta grazie alla collaborazione degli avvocati delle “cause italiane” e si è avvalsa del lavoro di Cristina Ranno, Ginevra Greco, Sara Morlotti, che continueranno a mantenerla aggiornata. Gli aspetti tecnici del portale sono invece gestiti da Pyx-is IT Consulting.

    La banca dati, totalmente open access, è disponibile collegandosi al sito www.eurojusitalia.eu.

  • In attesa di Giustizia: la Corte Regolatrice

    Con questo appellativo viene anche chiamata la Cassazione, sottintendendone una funzione cruciale: quella di offrire interpretazione certa della legge, possibilmente con una certa uniformità.

    La Corte, per quanto riguarda il settore penale, è suddivisa in sette Sezioni con attribuzione di competenze specifiche: la Prima Sezione, per esempio,  tratta i gli omicidi (ma non solo quelli), la Seconda criminalità organizzata e reati contro il patrimonio, la Terza i reati tributari e le violenze sessuali, la Quinta bancarotte e reati contro l’ordinamento economico…alla Settima vengono destinati solo i ricorsi che, ad un primo esame che viene effettuato dalla Procura Generale appena i ricorsi arrivano, appaiono evidentemente inammissibili; la Settima  tiene udienza senza che neppure partecipino le parti: decide sulla base dei ricorsi e delle richieste scritte di un Sostituto Procuratore Generale (che spesso consistono in semplici crocette apposte su una specie di questionario a risposta multipla).

    Da qualche anno a questa parte in Cassazione accade che si sia ridotto enormemente il numero dei ricorsi che vengono accolti; è vero che la qualità degli avvocati – bisogna ammetterlo – è scaduta tuttavia soprattutto il numero delle dichiarazioni di inammissibilità appare patologico e succedono anche altre strane cose: per esempio che su questioni di diritto identiche la stessa Sezione decida in maniera differente…con buona pace della uniformità di interpretazione e della certezza del diritto. E non è detto che se ne venga a sapere perché la pubblicazione delle sentenze – che passa dall’inoltro ad un ufficio che si chiama Massimario – avviene secondo oscuri criteri, non scritti, seguiti dai singoli Presidenti: come dire, una forma di eugenetica giurisprudenziale.

    Ma le stranezze non finiscono qui: se si vanno ad esaminare – per esempio – i dati del primo semestre del 2020 si scopre che in tre casi su quattro, alla Seconda Sezione penale, i ricorsi degli imputati hanno avuto esito negativo e ne è stato dichiarato inammissibile il 67% e rigettato l’8%; solo un quarto del totale ha trovato accoglimento. Stupisce la percentuale delle inammissibilità (tradotto: il ricorso contiene autentiche bestialità giuridiche, inguardabili ed inascoltabili), che è di gran lunga prevalente sull’esito rigetto o accoglimento e viene da chiedersi come mai quei ricorsi abbiano superato quel filtro iniziale di cui si è detto, dedicato espressamente a “scremare” le impugnazioni che appaiono a prima vista inammissibili.

    Altrettanto, seppur diversamente, interessante è il dato della Quinta Sezione dove quasi un ricorso su due ha esito positivo per il ricorrente: ben un 45% di annullamenti con varie formule.

    Se ne deve dedurre che la Quinta Sezione è quella più garantista insieme alla Sesta che – pure – ha numeri più fisiologici e confortanti? E i numeri, di solito, non mentono.

    Certo si è che, ormai da molti anni, per gli operatori del settore prevedere che un proprio ricorso possa essere destinato alla Seconda (e in molti casi la previsione è agevolata dal fattore “competenza per materia”) è scoraggiante, la notifica dell’avviso di fissazione delle udienza proprio a quella sezione fa passare persino la voglia di guardare l’orario delle Frecce Rosse o degli aerei per raggiungere Roma, allo sventurato cliente non si sa come dare (o confermare) la pessima notizia.

    La domanda è: come mai tra le altre anomalie che caratterizzano il funzionamento della (presunta) Corte Regolatrice spicca la statistica della Seconda? Secondo i malpensanti dipende dalla lunga militanza di Davigo – anche come Presidente – in quella sezione. Sicuramente una malignità ma è anche vero che a pensar male si fa peccato ma spesso non si sbaglia.

  • Ukraine’s constitutional court crisis alarms IMF and Western backers

    Ukraine’s president Volodymyr Zelensky has submitted a bill to dismiss all 15 judges of the Constitutional Court that will plunge Ukraine into a major constitutional crisis.

    The judges have accused Zelensky of trying to carry out a constitutional coup, as neither the president nor parliament have any powers to remove judges on the Constitutional Court. Judges can only remove each other with a two-thirds majority vote, and even then it can only be done because of health problems.

    The bill follows a controversial decision by the court to strike down key anti-corruption laws that were put in place at the insistence of the country’s main donors, including the International Monetary Fund.

    Last week, the court dismissed punishment for politicians who falsely declare their assets. Zelensky called the judges’ decision “worthless” and taken by the judges amid a “real conflict of interest”, according to Zelensky’s draft bill. The head of the country’s national defense council, Oleksy Danilov, said the ruling was a threat to national security.

    The IMF has been holding back some of its funds until it is satisfied with the country’s progress in dealing with corruption, which is considered one of Ukraine’s biggest issues. Zelensky told the media that the IMF threatened to pull its support after the court verdict.

    The ambassadors of the G7 nations, which includes the US, the UK, Germany, France, Canada, Japan, and Italy, said they “stand with the Ukrainian people” following the Constitutional Court verdict.

     

  • In attesa di Giustizia: ce n’è per tutti

    C’era da aspettarselo, tutto sommato: il 12 febbraio la Corte Costituzionale ha esaminato le censure sollevate da più parti sulla legittimità costituzionale della legge c.d. “Spazzacorrotti” nella parte in cui ha esteso le preclusioni alle misure alternative al carcere previste dell’Ordinamento Penitenziario ai condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione senza fare distinzioni tra i fatti commessi antecedentemente alla legge e quelli successivi.

    La Corte ha preso atto che vi è una costante interpretazione giurisprudenziale secondo la quale le modifiche peggiorative del comparto normativo sulle misure alternative al carcere vengono effettivamente applicate retroattivamente e ha deciso nel senso – per la verità abbastanza ovvio – che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima perché l’applicazione di una legge che trasforma radicalmente la natura della pena e i riflessi sulla libertà personale rispetto a quella che era prevista al momento della commissione del reato viola il principio di legalità previsto dall’articolo 25 della Costituzione.

    Con questa decisione di cui sarà interessante la lettura delle motivazioni (probabilmente tra qualche settimana) ce n’è per tutti: per cominciare con una legislazione arraffazzonata il cui obiettivo principale è quello di realizzare un sistema penale carcerocentrico per soddisfare la pancia dell’elettorato.

    Panem et circences, una locuzione latina che si adatta perfettamente alle strategie politiche demagogiche dei giorni nostri: reddito di cittadinanza al posto del pane e galera al posto dei combattimenti tra gladiatori, cristiani e bestie feroci. Come dire, una tradizione imperiale – descritta mirabilmente da Giovenale – che si poteva abbandonare senza rimpianti.

    Legislazione sciatta la nostra e non da adesso: ad interventi spesso già discutibili per altri versi non si accompagna quasi mai l’indispensabile corredo delle norme transitorie: quelle che governano il passaggio da un regime ad un altro evitando criticità e discriminazioni.

    Già, una volta si diceva che i giuristi migliori erano quelli cui veniva affidata proprio la redazione delle norme transitorie: oggi, almeno a livello parlamentare, è già molto difficile trovarne qualcuno che sia presentabile.

    Una seconda stilettata della Corte va a quegli organi giudicanti di vario livello che hanno in passato sistematicamente dato una interpretazione non costituzionalmente orientata al problema della applicazione retroattiva di norme che incidono negativamente sulla entità pena e sulla sua natura, come tali applicabili solo in un tempo futuro e che, incomprensibilmente, sono stato ritenute per anni norme di diritto processuale (quello che regola lo svolgimento del processo, non la sanzione da infliggere a un colpevole. Due ambiti del diritto molto diversi: lo capiscono anche al bar, tranne, forse quello frequentato da Davigo) e come tali immediatamente efficaci.

    In fondo ce n’è anche per lo staff del Quirinale che ha sottoposto ineffabilmente la legge alla firma del Capo dello Stato (peraltro, ex giudice costituzionale).

    Persino l’Avvocato dello Stato, in questo caso Massimo Giannuzzi, che di solito sostiene la coerenza costituzionale delle norme sottoposte a scrutinio ha espresso la sua perplessità chiedendo una sentenza interpretativa che disapplichi l’estensione retroattiva della “Spazzacorrotti”. Giannuzzi ha spiegato di non sentirsi una controparte rispetto ai colleghi difensori, perché lo Stato di diritto deve essere un riferimento per tutti gli operatori di quel settore.

    Applausi a Giannuzzi, ottima, ineccepibile la decisione della Corte ma adesso raccontiamolo a chi è andato in carcere per una legge marchianamente incostituzionale.

  • In attesa di Giustizia: l’isola felice… che non c’e’

    In attesa di Giustizia: il titolo della rubrica è stato scelto apposta ad evocare una endemica lentezza del nostro sistema giudiziario a fare il paio con decisioni discutibili, norme di problematica razionalità e non sempre intellegibili.

    La risoluzione delle controversie, particolarmente sulla interpretazione delle leggi, la loro corretta applicazione ai casi concreti e la adeguatezza delle motivazioni poste a base delle sentenze (sia di condanna che di assoluzione) è affidata alla Corte di Cassazione, Giudice di terza istanza che non entra nel merito delle questioni ma analizza solo che nei processi  vi sia stato rispetto del diritto sostanziale e processuale nel pervenire alla decisione.

    La Corte Suprema – come non del tutto propriamente qualcuno la chiama – ha sede unica a Roma e su di essa convergono i ricorsi provenienti da tutte le sedi giudiziarie del Paese; un lavoro immane, basti dire che, nel settore penale che impiega sei sezioni più una “stralcio”, sono affluiti negli ultimi dieci anni centinaia di migliaia di ricorsi: dai 44.029 del 2008 ai 51.956 del 2018 con un picco di 56.632 nel 2017. Come dire che, facendo una media imperfetta, se le sette sezioni lavorassero senza sosta, sabato, domenica e feste comandate incluse, per pareggiare i conti dovrebbero decidere una ventina di ricorsi al giorno previa, per ciascuno (che magari riguarda più posizioni) relazione introduttiva, requisitoria del Procuratore Generale e discussione degli avvocati. Tutto ciò senza considerare che i Giudici – sono cinque per ogni Collegio Giudicante – devono, nel frattempo, studiarsi i processi per l’udienza successiva e ad ognuno dei componenti ne viene anche affidato un certo numero per approfondire le questioni e poi scrivere le motivazioni della sentenza. Missione impossibile, direte voi: e invece, no ma vedremo a che prezzo.

    Potrà ancor di più sorprendere che in varie occasioni, e tra queste nel 2018 secondo l’Ufficio di statistica della Cassazione, non solo si è smaltito per intero il carico dell’anno ma si è anche aggredito l’arretrato: in soldoni, restando agli ultimi dati, ogni 100 nuovi ricorsi ne sono stati decisi quasi 111, smaltendo le pendenze di anni pregressi.

    Non siamo al cospetto di superuomini, però: il trucco c’è ma i non addetti ai lavori non lo possono scoprire e consiste nelle declaratorie di inammissibilità (oltre il 70% dei ricorsi esaminati) la stragrande maggioranza delle quali sono affidate alla sezione “stralcio” di cui si diceva prima che è la Settima Penale dopo un filtro – si fa per dire – iniziale che consiste in un’occhiata al ricorso, quando perviene, da parte di un Sostituto Procuratore Generale la cui richiesta di inammissibilità (se vi è, e vi è molto spesso), pomposamente definita requisitoria scritta, consiste in una crocetta apposta su un modulo prestampato: tipo un quiz a risposta multipla. La Settima Sezione, dove il ricorso viene trattato senza la presenza del difensore che può solo mandare uno scritto, dal canto suo quasi mai si pronuncia diversamente dalla dichiarazione di inammissibilità ed in ruolo può avere diverse decine di cause al giorno. Avete letto bene, immaginate l’attenzione prestata.

    I ricorsi che restano assegnati alle altre sezioni per essere esaminati in contraddittorio restano comunque moltissimi e una gran parte viene anche in questa sede dichiarato inammissibile: possibile? Inammissibilità significa avere – per esempio – dedotto una nullità non prevista dal codice, aver firmato un atto senza essere legittimato, avere sbagliato i termini per un’impugnazione: cose da ignoranza crassa, insomma. Peraltro, se si vanno a guardare le motivazioni di altre sentenze della Cassazione, diverse da quelle che individuano l’inammissibilità, si scopre che la levatura argomentativa è obiettivamente modesta nella gran parte dei casi.

    E, allora tutto si spiega: la Corte non è un’isola felice ma una sede dove la qualità va a scapito della quantità: con buona pace della funzione di indirizzo e di interpretazione della legge che dovrebbe avere.

    E’ ben vero che anche dal lato degli avvocati – bisogna convenirne – il livello qualitativo delle impugnazioni in Cassazione è tutt’altro che eccelso e che, come si dice da qualche parte, chi ha tetti di vetro non dovrebbe tirare sassi ai vicini. Ma il 70% abbondante di inammissibilità (con quel metodo di analisi e decisione descritto) cui si aggiunge un altro 10% abbondante di rigetti deve far riflettere. Forse abbiamo scoperto che l’isola felice non c’è ed al suo posto hanno messo un sentenzificio.

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