Giustizia

  • Nuove regole per Eurojust, la struttura antiterrorismo della Ue

    Via libera del Parlamento europeo al nuovo regolamento di Eurojust, l’Agenzia Ue che coordina la lotta contro la criminalità organizzata trasfrontaliera. Le nuove regole, approvate a Strasburgo con 515 voti a favore, 64 contrari e 26 astensioni, renderanno l’Agenzia più efficace e trasparente. Il regolamento introdurrà modifiche alla struttura di Eurojust, snellendo il processo decisionale per le questioni non operative e strategiche. Aumenterà anche la trasparenza, con la messa a punto di un meccanismo di valutazione da parte dell’Eurocamera e dei parlamenti nazionali sulle attività di Eurojust. La revisione delle norme dell’agenzia, che dovrà ora essere approvata dal Consiglio, si adegua infine all’istituzione della Procura europea e delle nuove regole sulla protezione dei dati nelle istituzioni comunitarie.

  • In attesa di Giustizia: Brucia, dannato!

    E’ dai tempi di Mani Pulite che l’animo forcaiolo del Paese si è manifestato in tutta la sua preoccupante dimensione, da quando crocchi di cittadini festanti si affollavano nella piazza antistante il carcere di San Vittore per assistere ed applaudire allo spettacolo quotidiano – o quasi – delle auto delle Forze dell’Ordine che portavano a destinazione gli arrestati, da quando l’esecuzione delle ordinanze di custodia doveva essere rinviata perché sotto casa del politico/imprenditore di turno era arrivato prima di tutti il Gabibbo e le telecamere attendevano di riprendere la gogna delle manette. Basti dire che l’immagine drammatica di Enzo Carra, deputato di area democristiana, trascinato nemmeno con i braccialetti, ma – come Amatore Sciesa dagli austriaci – con gli schiavettoni (ora non più in dotazione) perché accusato di avere fornito informazioni reticenti al P.M. fu trattamento ritenuto giusto – secondo un sondaggio – dal 63% dei milanesi.

    Enzo Carra, per la cronaca, fu poi condannato per il reato che gli era stato attribuito, non gravissimo e perciò sanzionato con una pena condizionalmente sospesa. Come dire che, facendo una agevole prognosi, non avrebbe dovuto mai essere privato della libertà prima ancora che della dignità.

    Noi siamo ciò che siamo stati, e se questo è lo spirito giustizialista che anima l’opinione pubblica c’è da felicitarsi che il nostro sistema non preveda il processo con giuria “all’americana”.

    Soprattutto non c’è da meravigliarsi se, accade in Friuli in questi giorni, si arriva a fare una raccolta di firme per sollecitare l’autorità giudiziaria a trasformare la misura degli arresti domiciliari in quella della custodia in carcere per un imputato condannato in primo grado e – quindi – ancora assistito dalla presunzione di non colpevolezza.

    Non deve stupire che si propongano modifiche al codice di procedura penale volte a limitare le possibilità di avere trattamenti premiali e cioè a dire con pene ridotte a fronte di particolari scelte processuali fatte dall’imputato: “sconti” generalmente collegati alla rinuncia a specifiche garanzie, dunque, non regalie di una Giustizia debole: il plauso accompagna simili opzioni normative insieme a quelle che comportano l’inasprimento delle pene.

    Rimane invece inascoltata, comunque relegata ai margini delle cronache, la voce autorevole del Presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, che ha ricordato come la Costituzione non è mai nemica dei cittadini ma indispensabile strumento per impedire abusi e che nessuna legge può porre limiti insuperabili alla funzione rieducativa della pena a detenuti che meritano di essere valutati nei loro cambiamenti.

    Forse, nel ragionare su questo giustizialismo dilagante e dominante una riflessione sulla pena di morte può sembrare eccessiva, legata ad un problema lontano che non ci tocca ma è proprio l’aspetto paradossale che – forse – aiuta a capire quale sia il punto di equilibrio che deve raggiungere la bilancia della Giustizia nella irrogazione delle pene.

    “Brucia, lo sento!”: queste le ultime parole del più recente detenuto giustiziato in Texas con una iniezione letale di Pentobarbital. Se questo è un metodo ritenuto più “umano” rispetto ad arrostire un uomo sulla sedia elettrica si può comprendere sino a che soglia si sia pericolosamente abbassata la soglia di tolleranza all’interno della società, quel consorzio umano un cui campione è autorizzato ad assistere allo spettacolo offerto dal boia.  L’immagine è terrificante: un uomo uccide un altro uomo nella convinzione ma non nella certezza che sia colpevole e il condannato che con le sue ultime parole denuncia la disumanità del supplizio.

    No, l’uomo non può pensare che la soluzione al crimine sia la rinuncia al tentativo di recuperare il condannato arrogandosi il diritto di far del male sicuro in nome di un bene presunto. E “buttare la chiave” come da più parti si invoca non è la scelta più convincente per una maggiore sicurezza sociale: l’unica certezza è che, quando le porte del carcere verranno riaperte (perché prima o poi avviene quasi per tutti i condannati) si avranno solo dei disperati in libertà animati da spirito di rivalsa e nessuna possibilità, forse neppure desiderio, di reinserirsi ma solo di vendicarsi a loro volta nei confronti di quella società che ha precluso ogni forma di reale Giustizia mandandoli a bruciare nell’inferno dei vivi senza futuro.

     

  • Urgente riformare subito il sistema che lascia liberi i delinquenti

    Da molti anni sentiamo raccontare da carabinieri e poliziotti realtà che sembrano incredibili da tanto cozzano con il buon senso oltre che con la giustizia vera. Ladri, stupratori, pedofili, malviventi brutali fermati e poi lasciati liberi per decisioni di giudici che probabilmente applicano l’attuale legislazione, ma che non si sono mai posti il problema, all’interno delle loro associazioni o a livello  personale, di impegnarsi per modificare le storture abnormi che condizionano la vita degli italiani. Se poi aggiungiamo governi vari che applicano condoni o quant’altro necessario a liberare le carceri, ma non certo a fare giustizia, la situazione si complica, e si è complicata a tutto danno della sicurezza dei cittadini, del lavoro di polizia e carabinieri e a tutto favore di chi delinque. Proprio queste storture hanno portato a nuove proposte per rendere apparentemente più facile ai cittadini difendersi, ma se non saranno cambiate le regole del sistema giustizia sarà tutto inutile.

    Ancora di questi giorni le notizie che il violentatore dell’anziana signora di Milano era già stato condannato a 10 anni per lo stesso reato nel 2009 ed era poi stato rimesso in libertà per i benefici di legge, rimesso in libertà in Romania, dove era stato estradato, e subito ritornato in Italia a riprendere le vecchie abitudini, anche almeno uno dei criminali che hanno tagliato l’orecchio ad una donna durante la rapina in villa era recidivo ed era stato recentemente fermato con documenti falsi ma lasciato libero. La riforma della giustizia per essere più aderente alla effettiva realtà della società contemporanea è urgente ed il governo dovrebbe metterla tra le priorità perché oggi rischiamo di condannare alla prigione per reati poco influenti sulla vita delle persone e della società e di lasciare liberi criminali sanguinari e pericolosi. Se a questo aggiungiamo la presenza di minorenni sempre più violenti, che non esitano a ferire ed uccidere con l’indifferenza di chi pensa di essere in un videogioco è evidente anche la necessità di reimpostare il messaggio che deve partire dalla scuola, dalle istituzioni e dalle famiglie. Ma di questo chi vorrà occuparsi? Le battaglie che non portano consenso o sono difficili non piacciono a nessuno, specie alla pre vigilia di campagna elettorale.

  • In attesa di Giustizia: sezione doppio zero

    Nel corso del fine settimana ha fatto scalpore la notizia della conferma della condanna di Mirko Franzoni a nove anni e quattro mesi, da parte della Corte d’Assise di Appello di Brescia.

    Questo il fatto che ha ulteriormente alimentato il dibattito su una presunta, necessaria, modifica estensiva della legittima difesa: nella notte del 14 dicembre 2014, l’uomo aveva inseguito e ucciso – sparandogli da distanza ravvicinata –  un ladro che si era introdotto nella casa del fratello.

    Per quanto è dato sapere, la linea difensiva si sarebbe, peraltro, basata sulla occasionalità dell’evento determinato da un colpo partito accidentalmente e che ha fatto sostenere la tesi dell’omicidio colposo, punito molto meno severamente di quello volontario; all’epoca dei fatti, invero, quando Franzoni fu arrestato, ci furono manifestazioni di solidarietà da parte dei concittadini che ne reclamavano la liberazione, il riconoscimento della legittima difesa, promuovendo una raccolta fondi per contribuire alle spese di assistenza legale.

    In un caso come questo, pur senza conoscere nel dettaglio gli atti processuali, deve escludersi che il comportamento possa essere scriminato posto che lo sparo micidiale fu esploso nei confronti di un soggetto che era ormai in fuga e disarmato, a distanza di tempo dalla intrusione domestica, senza che si rappresentasse alcun rischio per l’incolumità dell’inseguitore. Nessun bilanciamento era dunque possibile tra i beni protetti: patrimonio, messo oggettivamente a repentaglio, e vita o quantomeno incolumità fisica del derubato, che non correva alcun rischio. Prudente ed oculata, pertanto, la scelta di orientare la difesa sulla fortuità della esplosione del colpo di fucile anche se – evidentemente – sono stati i rilievi balistici effettuati a condurre la Corte a conclusioni diverse.

    Resta il fatto che nell’immaginario collettivo, nella opinione pubblica (o almeno parte di essa) la reazione di Franzoni è stata vista come giustificabile anche se dovrebbe apparire evidente agli occhi di chiunque che non lo è: tutt’al più comprensibile nella misura in cui è caratterizzata da un momento di impeto e non da una malvagia spinta omicida, il che spiega la pena sostanzialmente mite e vicina al minimo previsto dalla legge.

    Sono, però, proprio queste pulsioni, queste ansie collettive che alimentano il dibattito su un allargamento del perimetro dell’autodifesa e con esso della disponibilità a detenere armi per l’impiego delle quali, poi, non è detto che si abbia la necessaria competenza e freddezza.

    La normativa attuale sulla legittima difesa, va detto, consente margini già ampi di valutazione anche nel caso in cui sia soltanto putativa: cioè a dire nel caso in cui l’aggredito ritenga di correre un rischio nel concreto insussistente. Per esempio laddove veda l’aggressore portare la mano sotto gli indumenti come per estrarre un’arma e reagisca, anticipando il pericolo, sparando per primo.

    Quello che non è consentito è la vendetta, la reazione eccessiva a fronte di un pregiudizio subito o imminente a un bene il cui parametro di protezione sia inferiore a quello declinato dall’articolo 32: unico tra tutti quelli costituzionalizzati definito come fondamentale e che attiene alla salute, con essa alla integrità fisica e alla vita stessa.

    Ogni allargamento della disciplina vigente rischia di indurre una spirale di violenza ingiustificata e pericolosissima perché la risposta armata dell’aggredito temuta dall’aggressore allenterebbe i freni inibitori di quest’ultimo sin dall’inizio della sua condotta illecita.

    Non abbiamo bisogno di una Sezione Doppio Zero nel codice penale: nemmeno quella del MI6 descritta da Ian Fleming nel contesto della Guerra Fredda altro non era che frutto di immaginazione. Abbiamo bisogno di Giustizia.

  • In attesa di Giustizia: figli di un Dio minore

    Devo fare una premessa alle considerazioni che seguiranno: parlo da cittadino che ritiene corretto modulare i flussi migratori, che auspica che l’Europa contribuisca allo sforzo che il nostro Paese deve affrontare rispetto agli sbarchi che quasi quotidianamente si riversano sulle nostre coste.

    Quella penisola che ai tempi della Guerra Fredda era considerata una portaerei NATO nel Mediterraneo è diventata, ma non può continuare ad essere per la sua posizione geografica, un molo di attracco per popolazioni in fuga ma prive di prospettive immediate di integrazione: ciò a prescindere dalle eventuali intenzioni criminali che possono ben animare qualcuno.

    Tuttavia, il recentissimo “Decreto Salvini” posto a baluardo della immigrazione incontrollata offre spunti critici che è auspicabile il Parlamento corregga in sede di approvazione poiché mostra gli estremi della incongruenza costituzionale. E uno Stato di Diritto non può rinunciare a che le garanzie fondamentali vengano limitate nei confronti di talune categorie di persone, eccessivamente compiacendo le ansie dell’opinione pubblica: di fronte alla legge, che non a caso è definita come uguale per tutti, non possono esserci distinguo per provenienza etnica.

    Vediamo, sinteticamente e cercando di impiegare la maggiore chiarezza possibile di cosa si tratta per punti salienti del provvedimento: innanzi tutto appare passibile di scrutinio di costituzionalità la previsione di un obbligo di lasciare il territorio nazionale per i richiedenti asilo (che sono categoria a sé tra i migranti) se condannati in primo grado per alcuni reati (taluni, oltretutto, di marginale gravità).

    Così facendo si infrangono almeno due precetti della Carta Fondamentale dello Stato che disciplinano il diritto alla difesa, la limitazione della libertà personale e la presunzione di non colpevolezza.

    Il problema non è – dunque – nel maggior rigore, che va bene, sui requisiti per fare domanda di asilo e protezione per chi proviene da territori devastati dalle guerre ma sulla prevista espulsione di chi sta affrontando un processo e che – se allontanato – avrà minori opportunità di far valere le proprie ragioni. Sul punto, in casi analoghi, in passato la Corte Costituzionale si è già pronunciata valorizzando e facendo prevalere il diritto di difesa. Il legislatore di tali precedenti dovrebbe fare buon governo attivando, se mai, meccanismi di controllo sui soggetti sotto processo sino al suo esito finale.

    Anche il “trattenimento” degli stranieri in attesa di espulsione lascia perplessi nella misura in cui, costituendo una limitazione della libertà personale omologabile a una detenzione, non è possibile che avvenga sulla scorta di un provvedimento amministrativo essendo necessario quello di una Autorità Giudiziaria…sempre in ossequio a quanto prevede la Costituzione.

    Ciò detto e pur considerando le migliori intenzioni della compagine governativa nell’affrontare quello che sicuramente è un problema avvertito e reale, l’auspicio non può essere che quello di adottare ogni intervento utile in tal senso ma nel rispetto di quella Costituzione su cui chi si è fatto carico di guidare il Paese ha giurato e dovrebbe conoscere.

    Il tutto senza dimenticare che il nostro è stato ed è ancora in certa misura un popolo di migranti e come tale dovrebbe avere la sensibilità che non porta a considerare chi oggi si trova in condizioni analoghe come destinatario di un “diritto del nemico” e figli di un dio minore.

  • Chi va là? Altolà! Fermo o sparo!

    Era, ed è, questa la formula che le sentinelle delle nostre Forze Armate devono impiegare prima di aprire il fuoco contro un intruso sospetto avvistato nelle vicinanze di una installazione militare e, in caso di mancata risposta o disobbedienza, il fuoco deve essere aperto innanzitutto in direzione delle gambe e non verso parti vitali del corpo.

    Ora, in via sperimentale e in una dozzina di città, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sono stati dotati di TASER, acronimo con cui si identificano i cosiddetti dissuasori elettrici: un’arma da fianco ritenuta non letale rispetto ad una da fuoco ma perfettamente idonea agli impieghi della polizia di prevenzione potendo garantire l’immobilizzazione del soggetto attinto di cui fa contrarre i muscoli.

    In realtà, lo strumento, non è così innocuo come può sembrare: a prescindere dal fatto che l’ONU lo ha inserito tra gli strumenti di tortura per l’uso distorto cui può essere destinato, le morti a seguito di scarica elettrica da TASER sono oltre un migliaio solo negli Stati Uniti dove è in dotazione da più tempo; ciò dipende dal fatto che condizioni psico-fisiche non conosciute né conoscibili dall’utilizzatore possono rendere micidiale la scarica ad alto voltaggio…e tanto è vero che le regole di ingaggio declinate ai nostri agenti cui è stato, per ora, fornito unitamente ad apposito addestramento prevedono che solo dopo un quarto avvertimento (contro i tre delle sentinelle ricordati all’inizio) e solo se attaccato l’operatore può dirigere l’arma contro l’aggressore.

    Arma a tutti gli effetti tanto è vero che la vendita è consentita solo a chi sia dotato di licenza, potenzialmente micidiale e come tale da impiegare con la cautela destinata a una pistola tradizionale.

    Tutto sommato e nonostante le premesse, se impiegato senza eccessiva disinvoltura e in casi estremi come previsto dal nostro regolamento, uno strumento non suscettibile di eccessive critiche.

    Però…c’è un però: uno dei sottosegretari alla Giustizia ne ha ipotizzato la dotazione agli agenti della Polizia Penitenziaria lasciando intendere che il TASER dovrebbe essere portato anche all’interno degli istituti di pena. In verità, l’Ordinamento Penitenziario vigente vieta che gli agenti siano armati solo se di servizio sugli spalti o all’esterno, in casi limite – per esempio una sommossa – solo su ordine e responsabilità del Direttore; la ragione è ovvia: inferiori per numero ai detenuti è inopportuno metterli a rischio che vengano sopraffatti e disarmati con conseguenze immaginabili.

    Ma questo il sottosegretario dovrebbe saperlo: viene da domandarsi se non si sia al cospetto di un mero esercizio “muscolare” da parte di esponenti del Governo volto a rappresentare una svolta che soddisfi le istanze securitarie dei cittadini e che fa il paio con altri interventi preannunziati. Il carcere non può restarne fuori: tanto è vero che il nuovo Capo Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria ha già parlato di un programma che critica aspramente le linee guida della riforma sulle misure alternative alla detenzione studiata nella precedente legislatura ma fatta abortire all’esordio di quella attuale. Più carcere, più carceri, meno trattamenti premiali e – quindi – minor rispetto di principi costituzionali di ispirazione illuminista e liberale a dispetto delle statistiche che parlano di abbattimento significativo della recidiva rispetto a coloro che hanno goduto di rieducazione adeguata inframuraria e benefici. In compenso più armi, fossero solo i TASER, a dimostrare il dato che si sta “buttando via la chiave”, come se si possa pensare che un condannato senza un tentativo adeguato di recuperarlo una volta tornato libero – perché prima o poi ci ritorna – sia migliore e non piuttosto ancora più disperato e incattivito verso il sistema, quel sistema che resta disperatamente in attesa di Giustizia.

  • In attesa di Giustizia: giustizia per pubblici proclami

    Nel corso di una gremita conferenza stampa, il Premier Conte ha annunciato l’approvazione in Consiglio dei Ministri del testo di decreto che individua nuovi interventi a contrasto della corruzione.

    Il testo non è ancora disponibile e, dunque, ragioniamo solo sulle anticipazioni fatte senza poter scendere più di tanto nei dettagli tecnici individuando eventuali criticità. A prima vista, alcune sono già evidenti.

    Non vi è dubbio che il malaffare pubblico-privato sia uno dei mali endemici del nostro Paese e che imponga un contrasto adeguato: la sensazione è che – ancora una volta – si proceda per pubblici proclami volti essenzialmente a soddisfare le aspettative un po’ forcaiole della piazza. Dunque, di chi vota e, forse, tornerà a votare prima di cinque anni.

    Vediamo quali sono le linee guida dell’intervento proposto: utilizzo di infiltrati delle Forze dell’Ordine, inasprimento delle pene, creazione di nuove figure di reato (pare oltre una mezza dozzina), DASPO sul modello della giustizia sportiva ai corrotti e cioè a dire esclusione dai pubblici appalti a vita, salvo riabilitazione ma con termini molto maggiori di quelli previsti in via ordinaria per tutti gli altri reati:  omicidi, fatti di grande criminalità mafiosa, traffico di stupefacenti e violenze sessuali incluse.

    Una prima domanda che sorge spontanea è: ma se uno dei soggetti coinvolti nei fatti di corruzione è necessariamente un funzionario dell’apparato dello Stato non dovrebbe forse essere l’Amministrazione da cui dipende a dover vigilare per prima sui propri dipendenti? Senza, dunque, alcuna  necessità di ricorrere ad agenti sotto copertura che non è ben chiaro al momento in che modo, quando e con quale ruolo dovrebbero e potrebbero infiltrarsi non potendo fungere da agenti provocatori e cioè stimolare l’illecito.

    Una seconda perplessità riguarda il cosiddetto DASPO e in particolare i termini per ottenere la riabilitazione (vale a dire la cessazione per buona condotta dagli effetti pregiudizievoli di una condanna penale) più che raddoppiati rispetto alla previsione normativa per altre tipologie di delitti anche gravissimi: disposizione in odore di incostituzionalità ai sensi dell’art. 3 che detta la uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in combinazione con l’art. 27 che tratta le finalità rieducative – dunque non meramente afflittive – della pena.

    E ancora a questo proposito: quale funzionario della Pubblica Amministrazione condannato per corruzione dovrebbe mai restare al suo posto e non essere licenziato? E quale corruttore privato avrebbe, già oggi, i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione che, facendo buon governo della sua discrezionalità, lo può (lo dovrebbe) comunque escludere dalla partecipazione alle gare? Il DASPO lo abbiamo già, volendo, basta sapere impiegare gli strumenti a disposizione

    Non mancano infine, come anticipato, né l’inasprimento delle pene, né la introduzione di nuovi reati: vedremo questi ultimi in cosa consistono e, soprattutto, come sono costruite le ipotesi auspicando che non siano confuse o doppioni di altre già esistenti o di difficile omologazione con il palinsesto punitivo già esistente.

    Quanto all’inasprimento delle pene, presunto rimedio frequentemente adottato a fronte di emergenze reali o presunte, basterebbe che il nostro legislatore dia una lettura anche superficiale al saggio “Punizione Suprema” che illustra come, nel sistema  americano, nemmeno la pena di morte  abbia svolto alcun effetto dissuasivo rispetto alla commissione di omicidi il cui numero e tasso percentuale rimane inesorabilmente invariato nonostante l’impegno profuso dal boia negli Stati dove è prevista. Andrà a finire che ad un aumento del rischio, invece che ridursi il fenomeno, aumenterà  il prezzo della corruzione: come è già avvenuto dopo “Mani Pulite”.

    Forse è presto per criticare, bisognerà leggere il testo quando verrà reso pubblico e soprattutto quello approvato; qualcosa, tuttavia, lascia già perplessi e per prima la considerazione che ancora una volta si è pensato a come reprimere e sanzionare comportamenti illegali  che inquinano il sistema economico  e non a prevenirne efficacemente la commissione.

  • In attesa di Giustizia: Ipocrisia

    Giovanni Falcone ebbe in vita molti critici e non pochi avversari che ne condizionarono il percorso professionale ma nessuno ebbe mai l’ardire di sostenere che fosse inadeguato al ruolo che ricopriva  – prima all’Ufficio Istruzione e poi alla Procura della Repubblica di Palermo – perché era siciliano, perché riuscì a far collaborare Tommaso Buscetta parlandogli in dialetto e convincendolo perché sapeva come ragionare con lui conoscendone la mentalità.

    Il contesto è diverso, il paragone con un grandissimo magistrato martire non vuole neppure apparire quasi irriverente ma qualcosa di simile sta accadendo nelle ultime settimane in Lombardia dove la Regione ha inteso istituire una Commissione formata da esperti del settore che si occupi e studi i fenomeni di criminalità organizzata sul territorio.

    Tra i candidati, o meglio, tra i soggetti indicati per l’incarico provenienti da differenti aree politiche vi è anche un’ eccellente avvocato donna di origine calabrese ma che esercita principalmente a Milano: Maria Teresa Zampogna, segnalata dal centro destra.

    Tale proposta ha scatenato il fuoco di sbarramento da parte di tuttologi, professionisti dell’antimafia, soloni, censori dell’ultim’ora e pseudo tecnici della materia: sarà un caso ma tutti appartenenti al versante politico dell’opposizione in ambito regionale.

    Questa è una vicenda di cui un po’ si sono già occupati gli organi di informazione ma su cui è calato poi il silenzio in corrispondenza con il periodo di ferie estive: tutti al mare e se ne riparlerà tra poco nelle sedi competenti ma forse senza gli onori della cronaca: la critica rivolta all’Avv. Zampogna consiste essenzialmente nel fatto che il suo curriculum professionale segnala molteplici impegni in processi di grande criminalità, tra l’altro attribuendole pure in maniera imperfetta incarichi difensivi.

    In sostanza, l’inadeguatezza della candidata risiederebbe proprio nel fatto che ha maturato esperienza nel settore di cui si dovrebbe interessare in veste di componente di una struttura tecnica di emanazione politica: ragionamento zoppicante la cui zoppia esprime i molteplici fattori negativi retrostanti: dall’evidente preconcetto politico alle ragioni di inidoneità che sono tutt’altro che in conflitto proprio con la funzione designata e che soprattutto sottendono l’abusata e inaccettabile assimilazione tra il difensore e i propri assistiti.

    Quest’ultimo aspetto è quello che forse maggiormente inquieta perché non è un caso isolato, perché troppo spesso e del tutto immotivatamente si omologa l’avvocato al criminale – o meglio, presunto tale – che difende dimenticando volutamente che il suo ruolo è quello di custode delle garanzie che il codice di procedura penale assegna a chi sia soggetto alla pretesa punitiva dello Stato.

    Ma c’è un altro aspetto deteriore in questa vicenda che non può essere trascurato: l’ipocrisia che sorregge la tesi avversa alla nomina dell’ Avv. Zampogna e che è volta a mascherare – almeno a parere di chi scrive – becere questioni di appartenenza politica in un conflitto tra poteri dello Stato che sembra non avere mai fine, agevolata e stimolata dalle esondazioni della Magistratura dal proprio ambito istituzionale. E come diceva Piero Calamandrei, quando per la porta della Magistratura entra la politica, la giustizia – quella di cui noi siamo in attesa – esce dalla finestra.

  • In attesa di Giustizia: riservatezza a due velocità

    In questo bizzarro Paese dove prosperano trasmissioni televisive votate alla anticipazione di condanne e i quotidiani riempiono le colonne con intercettazioni telefoniche anche estranee all’oggetto delle indagini suona come stonata l’iniziativa della Procura di Brescia che ha indagato per “istigazione alla violazione del segreto d’ufficio” un cronista di giudiziaria del quotidiano locale che ha subito la perquisizione e il sequestro dello smartphone e del tablet, contenenti verosimilmente notizie e informazioni coperte da segreto professionale.

    “Istigazione alla violazione del segreto d’ufficio”, così meglio dettagliando una accusa di istigazione a delinquere  presuppone oltre ad un istigatore ci sia, necessariamente, un istigato che a sua volta è sensibile alla sollecitazione.

    E in questo caso chi sarebbe il soggetto istigato se non  la stessa Procura della Repubblica, attraverso i suoi uffici, o la Polizia Giudiziaria?

    Qui, per fortuna, non corro rischi perché mai documento e commento fatti che non siano già di dominio pubblico o – comunque – non coperti da segreto istruttorio.

    La questione è allora un’altra: un giornalista è legittimamente alla ricerca di notizie e dispone di  fonti di informazione che nel caso della cronaca giudiziaria, o “nera” che dir si voglia, sono interne agli uffici giudiziari e alle Forze dell’Ordine che, per conto loro, dovrebbero invece mantenere il massimo riserbo su attività investigative non ancora approdate al dibattimento o – comunque – private della opportuna secretazione.

    Ciò premesso, è possibile che questi soggetti possano essere considerati  idonei a subire istigazione e non piuttosto custodi – a volte infedeli – di informazioni riservate e sensibili che non dovrebbero divulgare?

    Nel frattempo il giornalista ha visto violati i suoi archivi di lavoro informatici e non contenenti sicuramente altri dati coperti dal segreto professionale che gli è attribuito e diverse da quelle che avevano dato avvio a sospetti e un’indagine così impattante e della quale bisognerà verificare se vi fossero i presupposti per attività così invasive della sfera privata di un professionista.

    Fermo restando che deve essere stigmatizzata ogni pubblicazione illegale di atti di indagini in corso, l’idea che un cronista possa essere indagato per essersi procurato informazioni o averne sollecitato la condivisione a fonti per prime non avrebbero dovuto fornirle appare un po’ ipocrita.

    Ma tant’è: e se è vero che deve rifiutarsi l’idea del processo mediatico che lede la dignità delle persone accusate prima ancora che si giunga anche solo a una sentenza non definitiva, una iniziativa del genere di quella descritta, oltre alla considerazione già spesa sulla sua natura ipocrita lascia spazio alla domanda: chi custodisce i custodi?

  • In attesa di Giustizia: fine processo mai

    Di recente, commemorando il disastro ferroviario occorso nove anni fa a Viareggio, il Ministro della Giustizia ha chiesto scusa perché lo Stato doveva fare la sua parte a tutela delle vittime e dei famigliari superstiti mentre già incombe l’ombra della prescrizione su una parte dei reati ed affermando che non dovranno più esserci tragedie di fronte alle quali lo Stato non accerti la verità.

    Va detto subito, con riferimento a quel disastro, che con la sentenza del 31.01.2017 il Tribunale di Lucca ha accertato la verità processuale e che la responsabilità civile e patrimoniale degli imputati condannati non potrebbe subire alcuna conseguenza dalla eventuale prescrizione che, al limite, preclude la possibilità di irrogare una pena detentiva ma non la dichiarazione di una colpa, con tutto quello che ne consegue almeno sul piano civilistico.

    Il Guardasigilli ha anche pubblicamente dichiarato che dalla riforma della prescrizione (un disegno di legge a firma Cinque Stelle c’è già) vuole dare il nome “Viareggio” o “Viareggio Bis” per ricordare le persone che hanno perso la vita nella tragedia di cui si parla.

    In verità, la legge persegue interessi generali dei cittadini che sono tutti uguali di fronte ad essa e nessuna legge potrà mai essere intitolata ad un fatto di cronaca…e una disciplina sulla prescrizione già molto restrittiva esiste già: ne abbiamo parlato in passato, basti pensare che una rapina, anche una banale (per quanto il crimine non lo sia mai per davvero) per poche decine di euro a un edicolante o a una farmacia, senza che nessuno si faccia male, può arrivare alla soglia del mezzo secolo prima di prescriversi.

    Un inasprimento della normativa rischia non solo di superare la soglia del ridicolo ma di vanificare il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, posto che la conseguenza ovvia sarebbe l’accantonamento di tutti i processi ritenuti privi di significativa priorità a vantaggio di altri selezionati senza controllo dalle Procure e dai Tribunali  tra i rispettivi carichi di lavoro.

    La recente proposta in materia della maggioranza prevede che sia sufficiente il solo rinvio o giudizio o la sentenza di primo grado, per qualunque reato,  perché anche il più marginale, diventi imprescrittibile: e ciò non è accettabile, soprattutto in un sistema dove, percentualmente, la causa principale di rinvii delle udienze è determinata da inefficacia delle citazioni dei testimoni del Pubblico Ministero o la loro mancata presentazione o altri incidenti di percorso dovuti alla disorganizzazione (risultante da indagine Eurispes).

    E valga un esempio, personale, recente e per nulla unico: lunedì 23 luglio avevo un’udienza fissata a Trani per un processo di corruzione e turbativa d’asta e – considerati precedenti problemi verificatisi – ho contattato un Collega del posto per una verifica, puntualmente fatta di venerdì in cancelleria con conferma che l’udienza si sarebbe tenuta regolarmente…e invece no! Perché giunto a Trani mi sono sentito dire che uno dei Giudici del Tribunale stava per essere trasferito e lo si doveva sostituire con un altro: rinvio, senza fare nulla, a novembre 2018. Possibile che la circostanza non fosse nota due giorni prima, al netto del week end?Un po’ come quell’altra volta che andai fino a Roma per verificare che uno dei Giudici aveva preso ferie e il processo non si sarebbe celebrato per questo motivo. E potrei continuare.

    Se così funziona il nostro apparato giudiziario, non sarà una la riforma prevista della prescrizione a renderlo più efficiente: il risultato sarà quello richiamato nel titolo, con buona pace dell’attesa di Giustizia.

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