processo penale

  • In attesa di Giustizia: avanti tutta 2

    Nello scorso numero abbiamo affrontato l’argomento relativo ai tempi di trattazione dei ricorsi per Cassazione e delle Udienze Preliminari, con l’impegno di raccontare ai lettori quali siano le modalità predilette dai giudicanti del settore penale per celebrare i processi di primo grado e di appello in guisa da risparmiare tempo.

    Cominciamo dal giudizio in Tribunale, in Corte d’Assise – dove si trattano principalmente gravi reati di sangue – l’attenzione è decisamente maggiore: l’impostazione sistematica del nostro codice vorrebbe che la prova relativa alla presunta responsabilità di un imputato si formi in dibattimento, cioè a dire, il Tribunale non dispone degli atti (tranne alcuni, relativi agli atti cosiddetti irripetibili, come i sequestri) delle indagini del Pubblico Ministero e quest’ultimo è tenuto a citare in giudizio i suoi testimoni, agenti operanti, consulenti, sottoponendoli all’interrogatorio e lasciandoli sottoporre al controinterrogatorio dei difensori nonché a domande finali dei giudici. Altrettanto possono fare i difensori, chiedendo di introdurre prove a discarico: ne consegue che l’attività di acquisizione della prova sia piuttosto laboriosa ma altrettanto garantita e garantista perché si realizza nel contraddittorio delle parti processuali con facoltà di confutazione.

    Ciò accade sempre più di rado; una modifica scellerata del codice di qualche anno fa prevede che “con il consenso delle parti” e con buona pace dei principi di oralità e formazione della prova in giudizio possano essere introdotte nel fascicolo del dibattimento tutte le attività di indagine svolte dal P.M. in splendida solitudine: dunque avviene che quest’ultimo, all’inizio del processo, chieda il consenso dei difensori a tal fine e, sovente spalleggiato dai giudici, svolge una forma di moral suasion paventando che in caso contrario  la pena finale possa essere più elevata, ovvero assai più mite se il consenso intervenga. Già, il tempo è denaro e, tanto, i giudicabili sono tutti colpevoli a prescindere: lo dice anche Davigo!

    Ne consegue che, sempre più spesso, il processo assuma connotazioni farsesche andando a concludersi in poche battute, esito scontato (una condanna ma mite) nel dispregio totale dello spirito del sistema accusatorio.

    L’appello: la gestione dell’udienza è simile a quella della Cassazione solo che i Giudici sono tre e non cinque e anche questi hanno molto da fare e bisogna accelerare. Dunque, si comincia chiedendo quali difensori intendano “riportarsi ai motivi”, cioè non discutere ma richiamarsi ad uno scritto introduttivo dell’impugnazione: i processi di costoro vengono chiamati per primi ma decisi insieme a tutti gli altri, se ve ne sono.

    Dovrebbe poi farsi – come in Cassazione, l’abbiamo visto la settimana scorsa – la relazione sul processo da parte di uno dei Giudici ma la domanda che viene subito rivolta è: “avvocato, possiamo dare per letta la relazione?”, se la risposta è “sì” si adombrano e talvolta non viene neppure fatta passando direttamente alla requisitoria del Procuratore Generale che, il più delle volte, consiste in un tacitiano “chiedo la conferma della sentenza” senza spiegare il perché.

    Questo, in riassunto, lo schema di un processo penale di appello tipo nel nostro Paese:

    Presidente: “Chiamiamo il processo a carico di Tizio, la relazione viene data per letta, parola al Procuratore Generale”

    Procuratore Generale: “Chiedo la conferma della sentenza”

    Avvocato difensore: “Mi riporto ai motivi”.

    Dopodichè, incamerati un certo numero di processi celebrati in tal modo, la Corte si ritira in camera di consiglio e li decide tutti insieme in tempo utile per essere a casa all’ora di pranzo.

    Se non ci credete, una mattina andate a vedere in Tribunale se le cose non vanno così, può bastare un’oretta: sapete, da noi l’efficienza nell’amministrazione della Giustizia è una realtà.

  • In attesa di Giustizia…computerizzata?

    Nel febbraio scorso il Governo ha elaborato la bozza del decreto legislativo con il quale si dovrebbe dare attuazione alla direttiva n. 680/2016 in materia di trattamento dei dati sensibili il cui obiettivo è la protezione delle persone “con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali”.

    All’art.8 dello schema del decreto si legge che:

    1) sono vietate le decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che producono effetti negativi sul destinatario, salvo che siano state autorizzate dal diritto della UE o da apposite disposizioni legislative;

    2) le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato. In ogni caso è garantito il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento;

    3) le decisioni di cui al punto uno non possono basarsi sulle categorie particolari di dati personali (quelli relativi all’appartenenza a razza, religione e sesso, etc.), salvo che siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e degli interessi legittimi dell’interessato.

    Se ne ricava che i tempi della giustizia  formata da algoritmi predittivi si avvicinano rapidamente; infatti, nel giudizio penale la profilazione (cioè a dire l’elaborazione dei dati dei cittadini, suddivisi in gruppi omogenei in base a gusti, interessi e comportamenti) non è  stata vietata, anzi è  ammessa con il solo limite che deve essere prevista per legge qualora produca effetti negativi sul soggetto destinatario.

    Rimane la garanzia di un “intervento umano”, previsto solo complementare (ma non essenziale) a quello automatizzato.

    Sono, forse, le avvisaglie del momento in cui una forma di intelligenza artificiale sostituirà (facendosi soccorrere soltanto se richiesto) quella umana?

    Alcuni  sono favorevoli alla introduzione nelle regole del giudizio di questa modalità di calcolo probabilistico, quando viene applicata per suggerire la proiezione dell’esito di un giudizio, evidenziandone i margini di vittoria e così contribuendo a scongiurare azioni legali temerarie: e in Francia, per esempio, ci sono aziende che sponsorizzano tali progetti.

    Se tutto ciò è in qualche misura accettabile nel giudizio civile, in quello  penale è evidentemente pericoloso fare statistica  sul destino di una persona, un essere umano che ha diritto di ricevere un trattamento che preferisca ad un sistema operativo  l’umano sentire: quello di quel giudice, a volte produttivo di decisioni severe, ma che in via generale ha “un umano sentire”; che nell’applicare le leggi  ha una percezione reale, concreta, della loro potenziale efficacia. Un giudice che coglie le fragilità dell’uomo e che offre – ove possibile – delle opportunità di riscatto oppure il pericolo di recidiva, opportunità che hanno sfumature così varie che una “macchina” non può calcolarle, perché non può empaticamente percepirle.

    E attenzione, questa tipologia di algoritmi predittivi non sono fantascienza: negli Stati Uniti d’America si usano da anni nella fase pre-processuale e più di recente anche nella fase di giudizio, con buona pace del verdetto reso dai “dodici pari” in giuria. Manca solo che si arrivi a quel futuro inquietante descritto nel film “Minority Report” in cui gli autori di un reato vengono individuati (e puniti) prima ancora che lo commettano.

    Una lettura interessante, su questa materia è quella del libro “Il Giudice emotivo” in cui si tratta proprio delle variabili nel giudizio indotte da dinamiche psicologiche del giudicante, anche fuorvianti come quelle determinate da “scorciatoie” inconsce di valutazione: se ne trae la conclusione – paragonando i sistemi –  che, forse, è preferibile che la Giustizia continui ad essere affidata agli uomini con tutti i loro limiti e la loro connaturata fallacia rispetto alla quale la legge appronta rimedi, piuttosto che a delle macchine di cui si postula il dogma della infallibilità.

Pulsante per tornare all'inizio