retroattività

  • Il principio di non retroattività

    La retroattività è il fatto e la condizione di avere effetto anche per il passato. Nel diritto italiano, il principio generale della non r. (o irretroattività) delle leggi, cioè il principio che la legge non dispone che per l’avvenire, è codificato nell’art. 11 disp. prel. c.c. La non retroattività della legge penale, che consiste propriamente nel divieto di applicare sanzioni previste da una legge non entrata in vigore prima che fosse commesso il reato, è un principio fissato dalla Costituzione, all’art. 25. Esso discende come corollario dall’essenza stessa della norma penale, che è comando diretto alla generalità dei cittadini: il delitto è disobbedienza, violazione di questo comando; non può esservi quindi delitto se non sussiste un comando giuridico a cui obbedire e le misure che si applicassero contro chi ha commesso un’azione che non era in contrasto con una legge in vigore al momento del fatto, non potrebbero avere valore di ‘pena’.  Così afferma l’enciclopedia Treccani. La non retroattività è dunque un principio fissato dall’articolo 25 della Costituzione. In Italia se ne è parlato molto con l’entrata in vigore della legge Severino, che ha permesso di condannare Silvio Berlusconi per reati che al momento dei fatti contestati non erano considerati tali. Quindi Silvio Berlusconi, nonostante l’art. 25 della Costituzione,  è stato condannato perché la non retroattività non è stata rispettata. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, alla quale Berlusconi aveva presentato ricorso,  non si è pronunciata sulla legittimità della legge Severino, ma ha permesso al ricorrente di esercitare i suoi diritti politici nonostante la condanna subita. Strani questi misteri delle Corti, nazionali o internazionali che siano. Dopo anni dal ricorso, non sono in grado di affermare se la non retroattività è legittima o meno. Quello che sembra palese per il cittadino comune, diventa una difficoltà, un intoppo per i giuristi esperti. A meno che, come spesso accade, non ci sia di mezzo la politica, anziché il diritto.

    Un altro esempio del non rispetto della non retroattività ci è offerto dalla polemiche e dalle decisioni di questi mesi, riguardanti le cosiddette pensioni d’oro o i vitalizi concessi ai parlamentari. Erano legali e legittime le decisioni prese a suo tempo per concedere questi benefici? Se non lo erano, è corretto porvi rimedio. Ma se lo erano, penalizzare chi ne usufruisce legalmente e legittimamente risulta una prevaricazione dispotica. Perché, oltretutto, applicare a distanza di tempo la retroattività, significa inferire un colpo mortale ad un altro principio sacrosanto: la certezza del diritto. Senza questa certezza tutto diventa casuale e provvisorio. Una società affidata al caso e al provvisorio non va molto lontano. Una società che non rispetta la non retroattività e con ciò, la non certezza del diritto, è destinata al caos, alla precarietà, alle prevaricazioni del più forte. La china del giustizialismo sembra la pista di lancio di queste aberrazioni. La garanzia è offerta dalla maestà della legge, non osservando la quale tutto diventa possibile, talvolta in nome del popolo, tal altra per ignoranza personale, ma sempre contro l’equilibrio e la legittimità del precetto. Si comincia con la retroattività e si finisce, Dio non voglia, con un pensiero unico e con un uomo solo al comando. Guai al venir meno di regole osservate per secoli da popoli e culture diverse. Ciò che ci preoccupa, tuttavia, è il silenzio, se non il tacito consenso, a questo cambiamento di comportamenti. L’uomo solo al comando non ci arriva da solo. L’esperienza del secolo appena trascorso dovrebbe averci insegnato molte cose sul valore e le conseguenze di certi cambiamenti, Si comincia, appunto, con una cosa apparentemente da niente, la retroattività, che dice poco alle moltitudini, per finire con l’incertezza totale sui sacrosanti diritti che danno un senso alla nostra vita, tra i quali poniamo in primis il diritto di poter usufruire della certezza del diritto.

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