La Commissione europea ha inviato a Meta le conclusioni preliminari della sua indagine, secondo cui il suo modello pubblicitario “Pay or Consent” non è conforme al regolamento sui mercati digitali. Secondo il parere preliminare della Commissione, la scelta binaria prevista dal modello obbliga gli utenti ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali e non prevede la possibilità di una versione meno personalizzata ma equivalente dei social network di Meta.
Le piattaforme online spesso raccolgono dati personali attraverso servizi propri e di terzi al fine di fornire servizi pubblicitari online. In considerazione della posizione significativa che occupano sui mercati digitali, i gatekeeper sono riusciti ad imporre alla loro ampia base di utenti condizioni di servizio che hanno permesso loro di raccogliere enormi quantità di dati personali. Ciò ha conferito loro potenziali vantaggi rispetto ai concorrenti che non hanno accesso a una quantità così ampia di dati, creando in tal modo notevoli ostacoli alla fornitura di servizi pubblicitari online e di servizi di social network.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali, i gatekeeper devono chiedere il consenso degli utenti alla combinazione dei loro dati personali provenienti dai servizi di piattaforma di base designati e da altri servizi e, se un utente rifiuta tale consenso, dovrebbe essere disponibile un’alternativa meno personalizzata ma equivalente. I gatekeeper non possono subordinare l’uso del servizio o di determinate funzionalità al consenso degli utenti.
In risposta alle modifiche normative adottate dall’UE, nel novembre 2023 Meta ha introdotto un’offerta binaria “Pay or Consent”, in base alla quale gli utenti dell’UE di Facebook e Instagram devono scegliere tra: i) l’abbonamento, a fronte di un canone mensile, a una versione di tali social network priva di annunci pubblicitari o ii) l’accesso gratuito a una versione di tali social network con annunci pubblicitari personalizzati.
La Commissione ritiene in via preliminare che il modello pubblicitario “Pay or Consent” di Meta non sia conforme al regolamento sui mercati digitali in quanto non soddisfa i requisiti necessari di cui all’articolo 5, paragrafo 2. In particolare, il modello di Meta: non permette agli utenti di optare per un servizio che utilizzi un quantitativo inferiore dei loro dati personali ma che sia comunque equivalente al servizio che prevede gli annunci pubblicitari personalizzati; non permette agli utenti di esercitare il loro diritto di acconsentire liberamente alla combinazione dei loro dati personali.
Per garantire il rispetto del regolamento sui mercati digitali, gli utenti che non danno il loro consenso dovrebbero comunque avere accesso a un servizio equivalente che utilizza un quantitativo inferiore dei loro dati personali, in questo caso ai fini della personalizzazione degli annunci pubblicitari.
Nel corso della sua indagine, la Commissione si è coordinata con le autorità competenti per la protezione dei dati.
Inviando le sue conclusioni preliminari, la Commissione informa Meta del suo parere preliminare secondo cui l’impresa viola il regolamento sui mercati digitali, senza che con questo venga pregiudicato l’esito dell’indagine. Meta ha ora la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa esaminando i documenti contenuti nel fascicolo d’indagine della Commissione e rispondendo per iscritto alle conclusioni preliminari della Commissione. La Commissione concluderà la sua indagine entro 12 mesi dall’apertura del procedimento, che è avvenuta il 25 marzo 2024.
Se il parere preliminare della Commissione dovesse essere confermato, la Commissione adotterebbe una decisione secondo la quale il modello di Meta non è conforme all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali.
In caso di inosservanza, la Commissione può infliggere ammende fino al 10% del fatturato mondiale totale del gatekeeper. In caso di recidiva, tali ammende possono arrivare fino al 20%. Nell’eventualità di violazioni sistematiche, alla Commissione è conferito anche il potere di imporre rimedi aggiuntivi, quali l’obbligo per un gatekeeper di vendere un’impresa o parti di essa o il divieto di acquisire altri servizi connessi all’inosservanza sistemica.