Tasse

  • Decreto liquidità, opportunità da valutare con attenzione

    Con il decreto “liquidità” del 8 marzo 2020, il Governo ha inteso dare una risposta forte all’emergenza economica scaturita dall’infezione pandemica da covid-19.

    Due sono i principali interventi proposti che analizzeremo succintamente.

    Il primo, seguendo l’ordine di trattazione proposto nel decreto, è la garanzia prestata dalla SACE per il sostegno di medie e grandi imprese. Il decreto ha esteso l’accesso anche alle PMI e alle partite iva individuali subordinatamente all’esaurimento della loro capacità di utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia. La garanzia è concessa per importi variabili dal 70% al 90%, a costi calmierati. L’importo del finanziamento non può superare il maggiore tra il fatturato del 2019 o il doppio dei costi del personale del medesimo anno.

    Per ottenere la garanzia, l’impresa dovrà assumere impegni di non poco conto. Il più oneroso, a mio avviso, sarà quello di gestire i livelli occupazionali tramite le organizzazioni sindacali. Sarà necessario, ancora, impegnarsi a non distribuire i dividendi nel 2020 né a procedere al riacquisto di azioni proprie. Infine, gli importi ottenuti dovranno essere destinati a stabilimenti produttivi in Italia per sostenere i costi del personale, gli investimenti e il pagamento di fornitori del ciclo produttivo.

    Il decreto prevede anche di potenziare il sostegno pubblico all’esportazione introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni assunti da SACE verranno traslati sullo stato per il 90%, liberando in tal modo risorse per l’istituto.

    Il secondo strumento è rappresentato dal Fondo Centrale di Garanzia riservato alle PMI, alle ditte individuali e ai professionisti. L’accesso al Fondo è esteso, in deroga alla definizione comunitaria, alle aziende fino a 499 dipendenti. La garanzia è concessa dal 80% al 90%. Una corsia preferenziale con garanzia fino al 100% è prevista per i prestiti fino a 25.000 euro nel rispetto del limite del 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio o dell’ultima dichiarazione fiscale presentati. Contrariamente a quanto previsto per SACE, la garanzia è concessa a titolo gratuito. Sono possibili operazioni di rinegoziazione del debito purché prevedano l’erogazione di liquidità aggiuntiva almeno pari al 10%.

    Proprio quest’ultima opportunità potrebbe essere particolarmente interessante e quindi incentivata dagli istituti bancari che potranno, lecitamente, surrogare i propri crediti chirografari con posizioni garantite.

    Per completare il panorama, si ricorda l’estensione ai liberi professionisti e ai titolari di partita iva della facoltà di aderire al fondo di solidarietà per la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa nonché la moratoria, già prevista dal DL Cura Italia, fino al 30 settembre di mutui e finanziamenti nonché l’impossibilità di revoca degli affidamenti.

    La prima considerazione che mi permetto di fare è che in nessuno dei casi analizzati è in realtà prevista l’iniezione di nuova liquidità a carico dello Stato. Quest’ultimo si “limita” a garantire il credito che verrà erogato dal sistema bancario.

    Non essendo previsti interventi a fondo perduto, si assisterà ad una dilatazione dei debiti delle imprese con il concreto rischio di spostare, solo di qualche tempo, il prevedibile default di una parte di soggetti che non saranno in grado di ripagare il debito.

    Questo rischio implica attente valutazioni da parte degli amministratori in merito allo stato di salute dell’azienda e alle possibilità di onorare puntualmente i debiti contratti.

    Nel decreto, infatti, non sono previste clausole che disapplichino la responsabilità di amministratori e degli istituti di credito per il ricorso abusivo al credito.

    Ancora una volta, quindi, sarà opportuna un’attenta pianificazione finanziaria che dimostri la sostenibilità dei debiti e che venga costantemente monitorata e aggiornata sulla base dei dati via via consolidati e di eventuali cambiamenti di scenari. Attività, questa, particolarmente complessa stante la difficoltà, allo stato attuale, di effettuare previsioni a medio lungo termine. Sarà quindi consigliabile effettuare analisi “what if” che identifichino “best case” e “worse case” ancorate su ipotesi particolarmente caute e ragionevoli, valutando i risultati con scetticismo professionale.

    Per scongiurare addebiti ex post, gli amministratori potrebbero anche ricorrere all’attestazione di un esperto esterno che certifichi lo stato di salute aziendale in un momento immediatamente precedente lo scoppio della crisi sanitaria.

    In effetti, sono state inserite clausole che tendono a sottrarre le imprese agli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite e di valutazione della continuità aziendale nonché di agevolazione dei soci a sostenere finanziariamente le imprese disattivando le ipotesi di postergazione.

    Tale impianto normativo presenta, tuttavia, un orizzonte temporale particolarmente breve essendo limitato al 2020. Pertanto, a meno che si ipotizzino risultati eclatanti nel 2021 in grado di recuperare le perdite generate dalla pandemia, i problemi emergeranno in fase di approvazione dei bilanci dei prossimi anni.

    Un altro aspetto di non poco conto è rappresentato dalla conversione del debito da chirografo a privilegiato in caso di attivazione della garanzia. Situazione questa che renderebbe più difficoltosa l’eventuale ristrutturazione futura del debito o l’accesso a strumenti di risoluzione della crisi. Anche sotto questo aspetto è, quindi, importante verificare a priori la sostenibilità del debito.

    Abbiamo visto come tutto l’impianto di sostegno si basi sulla concessione di garanzie per facilitare l’erogazione di prestiti bancari. Considerando che, ad oggi, non sono previsti interventi per prorogare i termini di scadenza delle imposte di giugno, ma solo tutele per la rivisitazione del calcolo degli acconti con il metodo previsionale – acconti peraltro che, stante la situazione attuale, sarebbe auspicabile azzerare – i prestiti hanno il sapore amaro di essere finalizzati, almeno in parte, al pagamento delle stesse.

  • Bilanci al tempo del corona virus

    In questo periodo, normalmente, le società di capitali sono impegnate nel processo di formazione del progetto di bilancio che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.

    Tipicamente sono molteplici le attività da completare che comportano interazioni tra diverse funzioni aziendali e che coinvolgono persone interne e consulenti esterni. Tutto questo articolato meccanismo viene sicuramente complicato e rallentato, per non dire ingessato, dall’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione pandemica del virus Covid-19.

    L’ufficio amministrativo deve effettuare riconciliazioni dei saldi contabili, controlli, scritture di assestamento e di rettifica di fine anno. Gli amministratori sono chiamati a delicate valutazioni. Tutto questo processo, normalmente, si svolge con frequenti contatti tra le persone interessate e riunioni per programmare le attività e condividere i risultati.

    Le recenti disposizioni di restrizione ai movimenti delle persone e gli inviti ad evitare riunioni in presenza hanno notevolmente rallentato e complicato il processo di formazione del progetto di bilancio.

    Se è vero che molte attività possono essere svolte “a distanza” con l’utilizzo delle nuove tecnologie che consentono video-conferenze e smart working, è altrettanto vero che molte aziende non erano del tutto attrezzate e strutturate per affrontare un isolamento totale come quello imposto dalle recenti disposizioni legislative.

    Si aggiunga che tutto il processo che porta all’approvazione del bilancio è scandito dal rispetto di precisi termini: almeno 30 giorni prima dell’assemblea gli amministratori devono comunicare all’organo di controllo, o al revisore legale, il progetto di bilancio; almeno 15 giorni prima dell’assemblea tutti i documenti che compongono il fascicolo di bilancio devono essere depositati presso la sede sociale a disposizione di ciascun socio.

    Andando a ritroso, quindi, poiché l’assemblea può essere indetta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (quest’anno 29 aprile essendo un anno bisestile), il progetto di bilancio dovrà essere redatto dagli amministratori e comunicato all’organo di controllo entro il 30 marzo e entro il 14 aprile i documenti dovranno essere depositati presso la sede sociale.

    Ben si comprende, quindi, che tutto il sistema di formazione cade in piena emergenza sanitaria e potrebbe essere verosimile che alcune società, per non dire molte, possano incontrare difficoltà oggettive a rispettare i tempi previsti.

    In tal senso, molti operatori hanno già sollecitato il Governo affinchè vari una proroga straordinaria dei termini. Proroga che dovrebbe essere stata recepita nel decreto firmato ieri (16 marzo) e in fase di pubblicazione. Le indiscrezioni parlano della possibilità di indire l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (28 giungo 2020) e di agevolazioni per intervenire mediante mezzi di telecomunicazione e esprimere il voto in via elettronica.

    Per quanto auspicabile e ormai scontata la proroga ex lege, personalmente riterrei comunque applicabile alla generalità delle società che abbiano previsto l’evenienza nel proprio statuto, il 2 comma dell’art 2364 che stabilisce la possibilità di approvare il bilancio nel maggior termine non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio laddove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto sociale.

    In proposito, le esigenze connesse alla struttura ben si attagliano all’emergenza sanitaria del momento che ha imposto modifiche al processo lavorativo e quindi alla struttura amministrativa, privilegiando il lavoro agile, le riunioni non in presenza e la limitazione agli spostamenti.

    Il consiglio è comunque quello di non approfittare senza motivo della proroga, sia per le possibili responsabilità degli amministratori per la tardiva convocazione dell’assemblea, laddove la proroga non fosse disposta per legge, sia per le ripercussioni che la dilatazione del processo di approvazione del bilancio comporta ritardando la capacità di rendere la necessaria informativa a tutti gli stakeholders e per i processi collegati. Si pensi, ad esempio, alla distribuzione di dividendi, all’informativa alle banche per il rinnovo dei fidi, alla disponibilità del bilancio per l’accesso a bandi e gare di appalto o per la fruizione di agevolazioni.

  • Rivalutazione dei beni di impresa, qualche riflessione

    La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha riproposto la rivalutazione dei beni di impresa. Un’interessante opportunità che negli ultimi anni è stata più volte rivisitata, pur rifacendosi, in sostanza, al provvedimento originario del 2000 (L. 342/2000).

    La normativa si rivolge a tutte le società di capitali, alle società di persone a carattere commerciale, alle imprese individuali, alle società cooperative agli non commerciali, per i beni riconducibili all’attività di impresa e ai soggetti non residenti con stabili organizzazioni in Italia.

    Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2018 e deve effettuarsi nel bilancio dell’esercizio successivo (31/12/2019) di prossima approvazione. Ancora pochi giorni, quindi, per gli amministratori per valutare il provvedimento e, eventualmente, effettuare le opportune variazioni nel progetto di bilancio in fase di definizione.

    Potrà trattarsi di beni materiali o immateriali (con l‘eccezione dei meri costi pluriennali) e delle partecipazioni in società controllate e collegate, purché iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Sono esclusi i beni al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività di impresa (cosiddetti beni merce). La rivalutazione non può prescindere dalla corretta classificazione dei beni in categorie omogenee dovendo necessariamente riferirsi a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria (unica eccezione per i beni immateriali che potrà riferirsi al singolo bene). Quest’ultima attività è tutt’altro che banale e va compiuta con estremo rigore e precisione potendo inficiare, a posteriori, la validità della rivalutazione stessa.

    Alla rivalutazione consegue il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% o al 12% dei maggiori valori, rispettivamente per i beni non ammortizzabili o per quelli ammortizzabili. Anche in questo caso, la suddivisione apparentemente semplice, è tutt’altro che banale soprattutto con riferimento ai fabbricati poiché, i nuovi principi contabili, non prevedono che gli stessi siano esclusi dal processo di ammortamento. A rigor di logica, i beni immobili patrimonio, essendo soggetti a limiti di indeducibilità dei costi anche con riferimento alle quote di ammortamento, dovrebbero essere ricompresi nella fascia con aliquota più bassa. Maggiori certezze si hanno invece con riferimento ai terreni esclusi per definizione dal processo di ammortamento.

    La norma non impone la redazione di perizie che sono tuttavia assolutamente consigliabili per contrastare rilievi futuri anche in considerazione del fatto che non si possono eccedere i valori correnti. Non è prevista la possibilità di dare valenza fiscale ad eventuali svalutazioni, nonostante il periodo storico di riferimento meriterebbe attenzione al fenomeno.

    A fronte dei maggiori valori va iscritta in bilancio una riserva “in sospensione di imposta” che può essere liberata dal vincolo con il versamento di un ulteriore 10%, portando il costo complessivo dell’operazione al 20% o al 22% rispetto al 27,9% della tassazione ordinaria. Nonostante le aliquote delle imposte sostitutive siano scese rispetto a quelle dell’ultimo provvedimento analogo, comportano comunque un costo complessivo non trascurabile, soprattutto in caso di affrancamento della riserva. Opzione, quest’ultima, che andrà attentamente ponderata in funzione dei piani aziendali prospettici disponibili.

    I maggiori valori acquistano valenza fiscale dal terzo anno successivo (2022) con riguardo alla deducibilità degli ammortamenti e alla disciplina sulle società di comodo, mentre dal quarto anno successivo per la determinazione di plusvalenze e minusvalenze. In caso di cessione nel periodo di sorveglianza, si terranno in considerazione i valori ante rivalutazione, emergerà un credito di imposta per il contribuente e si liberà la riserva in sospensione.

    Vorrei sollecitare nei destinatari del provvedimento alcuni ragionamenti per consentire una scelta consapevole.

    I maggiori valori acquisiranno rilevanza per il superamento del test di operatività ai sensi della normativa sulle società di comodo (art. 30 legge n. 724 del 1994) con impatti a volte complicati soprattutto se riferiti alle società operanti nel mercato immobiliare.

    Effettuare la rivalutazione senza affrancare la riserva implica un elevato costo futuro in caso di successiva distribuzione della stessa, occorrerà quindi aver ben presenti i piani prospettici dell’azienda, la politica dei dividendi nonché la redditività futura. In periodi di crisi, la rivalutazione dei maggiori valori latenti può contribuire a patrimonializzare l’azienda aumentandone la capacità di sopportare perdite future. Se questo fosse l’orizzonte, potrebbe risultare superfluo affrancare la riserva emergente. Analoghe conclusioni potrebbero essere tratte in caso di una politica di forte reinvestimento in azienda degli utili realizzati.

    Un’ultima questione sulle riserve in sospensione di imposta generatesi a seguito di precedenti rivalutazioni. Ci si potrebbe chiedere se fosse possibile affrancarle sfruttando il provvedimento legislativo odierno pagando l’imposta sostitutiva del 10%. Ebbene il testo normativa sembra far esplicito riferimento alla possibilità di affrancare esclusivamente la riserva generatasi in occasione della presente rivalutazione e in tal senso si era espressa l’Agenzia nel 2006 e nel 2013 con riferimento ai rispettivi provvedimenti normativi.

  • Coronavirus, le misure a sostegno di imprese e cittadini

    In questi momenti di allarme concitato per il rapido diffondersi in Italia, in alcune Regioni del Nord in particolare, del COVID-19, meglio noto come coronavirus, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti volti a introdurre misure di emergenza per contenere il contagio e cercare di agevolare imprese e cittadini delle zone più colpite.

    In data 23 febbraio con DPCM sono stati individuati i Comuni interessati dalle misure urgenti per il contenimento del contagio. In Lombardia Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, in Veneto Vò.

    Il decreto, oltre a introdurre misure di isolamento per le zone “rosse”, ha previsto, all’art. 3, agevolazioni per il lavoro agile, di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 che può essere applicato in via automatica nell’ambito di aree ritenute a rischio anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa. Il 25 febbraio è stato varato un nuovo Decreto che amplia la portata di quello dei due giorni precedenti prevedendo che il lavoro agile sia applicabile, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle regioni dell’Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e della Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.

    Vediamo cosa significa in pratica. Tecnicamente, aziende e lavoratori, previo accordo anche semplicemente verbale, potranno accedere al lavoro agile, anche in assenza del necessario accordo scritto preventivo, autocertificando lo status di lavoratore appartenente a una delle aree a rischio in fase di predisposizione della pratica telematica sul portale lavoro (cliclavoro.gov.it). Il tenore dell’autocertificazione, pur essendo atto unilaterale, dovrà confermare il preventivo accordo tra le parti. Vengono semplificati anche gli obblighi di informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione (art. 22 L. 81/2017) che potranno essere assolti anche in via telematica, per esempio con una semplice email al dipendente, utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.

    Il Consiglio dei Ministri si è nuovamente riunito in data 28 febbraio per deliberare ulteriori misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (il decreto è ancora in fase di pubblicazione, quindi le indicazioni seguenti devono ritenersi provvisorie e suscettibili di modifiche).

    Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni della zona “rossa” sono sospesi i versamenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito degli enti previdenziali, avvisi di accertamento, rottamazione ter e saldo e stralcio. Le scadenze comprese nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile sono prorogate al 31 maggio 2020. Sono altresì prorogate fino al 30 aprile il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas con possibilità di successiva rateizzazione. Le rate dei mutui agevolati concessi alle imprese da Invitalia sono sospese per 12 mesi, così come i versamenti dei diritti camerali.

    Viene estesa la sospensione dei pagamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo, già deliberata in data 24 febbraio con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche ai soggetti esterni alla zona rossa ma che si avvalgono di intermediari che sono ivi collocati. Vengono altresì prorogati i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    E’ stato inoltre agevolato il ricorso alla cassa integrazione ordinaria e disposto un sostegno economico mensile di 500 euro per massimo 3 mesi a favore di lavoratori autonomi e professionisti localizzati nei comuni della zona rossa.

    Il decreto dispone infine una vasta serie di iniziative di sostegno per il rilancio dell’economia nelle zone più colpite dall’emergenza sanitaria, tra cui il potenziamento del fondo di garanzia per le PMI con garanzia di concessione del credito alle imprese operanti nelle zone rosse, la sospensione delle rate dei mutui per l’acquisto di immobili residenziali dei lavoratori, l’incremento dei fondi destinati al sostegno delle aziende esportatrici, l’estensione del regime fiscale di favore delle donazioni di prodotti alimentari alle donazioni di altre merci, l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a favore di imprese agricole in difficoltà nonché il differimento al 15 febbraio 2021 delle segnalazioni previste dalla procedura di allerta del codice della crisi.

    Specifiche disposizioni sono state infine previste per il settore turistico tra cui la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali e specifiche forme di compensazione per gli utenti coinvolti in viaggi da e per le zone rosse.

    Ciascuno di noi può ritenere adeguate o carenti le misure varate, anche in considerazione della rapidità di attuazione, della completezza e della coerenza organizzativa in ogni caso, qualunque sia la propria convinzione, sarebbe opportuno evitare speculazioni politiche preferendo mozioni di coesione e di unità nazionale ricordando che salute e lavoro sono diritti essenziali che devono essere opportunamente conciliati.

    A parte la drammaticità del momento, che a memoria non ricordo si sia mai verificato in tempi moderni, l’incentivazione dell’uso delle nuove tecnologie per consentire lo smart working e le riunioni con modalità audio video connesse, potrebbe essere un aspetto positivo da sviluppare anche in assenza di emergenza. Il bicchiere “mezzo pieno” che questo grave periodo dovrebbe lasciarci in eredità è la consapevolezza in queste nuove possibilità lavorative che consentirebbero l’ottimizzazione dei tempi, la riduzione dell’inquinamento e una miglior qualità di vita dei singoli individui.

  • Le imprese e la nuova emergenza coronavirus

    Impazza da qualche giorno la nuova emergenza per la rapida diffusione del coronavirus in alcune zone del nostro Paese.

    Le cosiddette “zone rosse” sono state interdette alla circolazione e nessuno può entrare o uscire salvo particolari casi sottoposti, comunque, all’autorizzazione del prefetto. Le Regioni del nord Italia, al momento, hanno emanato ordinanze che prevedono la chiusura di scuole, musei, palestre nonché la sospensione di manifestazioni sia sul suolo pubblico che privato con l’obiettivo di arginare la diffusione del virus.

    E’ chiaro che in questo clima di emergenza sanitaria, l’imprenditore, chiamato a vigilare sulla sicurezza sul lavoro (ex D.lgs 81/2008), dovrà rivalutare il proprio documento programmatico di sicurezza e adottare le misure di prevenzione ritenute più idonee. Potrebbe essere opportuno, in tale ambito, coinvolgere il medico del lavoro al fine di implementare misure igieniche straordinarie e di diffondere i protocolli sanitari di emergenza varati dalle autorità preposte.

    Sarà opportuno valutare con attenzione gli spostamenti dei lavoratori, eventualmente riprogrammando trasferte e viaggi, laddove ritenuto opportuno, anche in considerazione delle destinazioni. Ove possibile, sarà da incentivare l’uso delle nuove tecnologie che consentono di effettuare riunioni a distanza e lo svolgimento delle attività lavorative da casa (smart working). Saranno da privilegiare e incentivare, possibilmente, i trasporti individuali rispetto a quelli collettivi in modo da ridurre le possibilità di contagio.

    In alcuni casi ci si potrà trovare di fronte alla sospensione dell’attività lavorativa imposta dalla pubblica autorità, che comporterà l’impossibilità temporanea alla prestazione per causa di forza maggiore. Di conseguenza sarà sospeso sia l’obbligo del lavoratore di eseguire la propria opera, sia quello del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e i contributi, salvi ovviamente accordi particolari tra le parti.

    La particolare situazione che si dovrà fronteggiare potrà sicuramente giustificare la richiesta della CIGO o l’intervento dei fondi bilaterali di solidarietà.

    Per quanto possa essere sospesa la prestazione lavorativa, si ricorda che non viene meno il rapporto di lavoro e, pertanto, rimarranno salvi gli obblighi di non concorrenza e di fedeltà.

    Dell’ultima ora la notizia della firma da parte del Ministro Gualtieri del decreto che sospende gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti delle zone colpite da coronavirus in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. In particolare saranno congelati i versamenti delle imposte e delle ritenute per i contribuenti e le imprese dei Comuni in cui sono state messe in atto le misure di contenimento (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’). I versamenti saranno da effettuare in un’unica soluzione entro il mese successivo. Anche le cartelle di pagamento saranno interessate dalla sospensione.

  • Bonus bebè e bonus asilo nido, due agevolazioni per le famiglie

    Bonus bebè e contributi per la frequenza agli asili nido sono in vigore da alcuni anni, quindi non parleremo oggi di novità, ma cercheremo di fare un po’ di chiarezza su due opportunità che a volte, per mancanza di informazione, vengono trascurate.

    Il bonus bebè, disciplinato dalla legge n. 190/2014, prevede un assegno mensile per ogni figlio nato tra il 1/1/2015 e il 31/12/2020. L’agevolazione è concessa ai residenti in Italia, purché con cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero ai cittadini extraeuropei con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del Dlgs n. 2896/98.

    L’importo riconosciuto varia da un minimo di 960 euro annui, a un massimo di 1.920 euro in funzione dell’ISEE del nucleo famigliare, incrementabili qualora venga richiesto per la nascita di un figlio successivo al primo. Sono agevolate le nascite, così come le adozioni. Il sostegno era erogato fino al compimento del terzo anno di età, ma, per i nati dal 2018 in poi, è stata prevista la riduzione al solo primo anno.

    La domanda va presentata telematicamente all’INPS, allegando il modello ISEE, in mancanza la richiesta verrà processata considerando la fascia massima di reddito. In seguito all’accoglimento della domanda, la somma verrà erogata direttamente dall’INPS, secondo le modalità richieste all’atto della presentazione che possono prevedere l’accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.

    Il contributo per la frequenza dei bimbi agli asili nido è disponibile dal 1/1/2017 per i nati, o adottati, dall’ 1/1/2016 (L. 232/2016). Come nel caso precedente, la richiesta va inoltrata direttamente all’INPS per via telematica. In questo caso, tuttavia, il contributo è erogato fino ad esaurimento delle risorse in base alla precedenza nella presentazione della domanda che dovrà essere formulata dal genitore che materialmente sostiene la spesa. E’ richiesta la residenza in Italia e la cittadinanza in Italia o in uno Stato dell’Unione Europea o, in alternativa, per i soggetti extracomunitari, il permesso di soggiorno EU per i soggiornanti di lungo periodo.

    L’importo è commisurato al valore ISEE del nucleo famigliare, essendo previsto un minimo di 1.500 euro e un massimo di euro 3.000. La somma sarà erogata solo a seguito della presentazione delle ricevute che attestino il pagamento delle rette scolastiche. Il contributo non sarà cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la frequenza agli asili nido.

    Di seguito trovate il link al portale del cittadino da utilizzare per la presentazione di ambo le domande: https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=servizi%20online%20per%20il%20cittadino&sCategoria=&sDate=

    Un’ultima precisazione di carattere tecnico: l’inoltro delle domande presuppone il possesso dei codici PIN dell’INPS o dell’identità digitale SPID. Quest’ultima vi consente di interagire con la pubblica amministrazione in modo semplice e sicuro e soprattutto univoco. Non sarà più necessario richiedere e ricordare codici di accesso ai vari siti, potendo effettuare l’accesso tramite SPID.

    Vari enti rilasciano l’identità digitale in modo semplice e immediato, tra cui le poste. Di seguito il link con le principali specifiche: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Un modo moderno, semplice e sicuro per interagire con la pubblica amministrazione che consiglio a tutti di attivare.

    Segnaliamo, in chiusura, la possibilità di richiedere un bonus di 30 euro per l’acquisto dei seggiolini antiabbandono, obbligatori per il trasporto di tutti i minori di 4 anni, accedendo al sito www.bonuseggiolino.it. L’accesso prevede l’autenticazione tramite SPID.

    Infine, per gli amanti del cinema, si ricorda il bonus tv concesso per l’acquisto di televisori e decoder di nuova generazione idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT 2/HEVC). L’agevolazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, consiste in uno sconto praticato in fase di acquisto fino ad un massimo di 50 euro ed è circoscritta ai nuclei famigliari con ISEE inferiore ai 20.000 euro che, entro il 31/12/2022 acquisteranno un televisore o un decoder compatibile con i nuovi standard.

  • Bonus facciate 2020

    Un’interessante opportunità contenuta nella legge di bilancio 2020, per una larga parte di contribuenti, è costituita dal bonus facciate 2020.

    Disciplinata dai commi da 219 a 224 della legge 160/2019, la nuova agevolazione prevede una detrazione del 90% dall’imposta lorda delle spese sostenute per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici. Al di là della descrizione, la norma è di portata molto ampia, essendo ricompresi anche i lavori di sola pulitura o tinteggiatura della facciata.

    Più specificatamente, il comma 221 identifica, quali destinatari dell’agevolazione, gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Ove non ci si limiti alla pulitura o tinteggiatura, ma si eseguano interventi di rifacimento dell’intonaco su una superficie di almeno il 10% della facciata, sarà necessario rispettare i requisiti di efficienza energetica affiancando, così, il bonus facciate all’ecobonus che, tuttavia, saranno alternativi tra loro con riferimento alla medesima spesa. In pratica, in quest’ultimo caso, il contribuente dovrà scegliere quale agevolazione adottare. Resta salva la possibilità di cumulare le detrazioni se riferite a interventi differenti.

    Da un punto di vista soggettivo, la norma si rivolge sicuramente ai contribuenti IRPEF, ma dovrebbe essere estesa anche ai soggetti IRES, in aderenza al dettame letterale che parla di detrazione dall’imposta lorda, senza alcuna limitazione in merito.

    Da un punto di vista oggettivo, invece, il bonus è riconosciuto per gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti, marmi e fregi, nonché alla semplice pulitura o tinteggiatura effettuati su edifici localizzati in zona A e B di cui al decreto dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968. Più nello specifico, trattasi degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (zone A) ovvero delle altre parti del territorio totalmente o parzialmente edificate in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Resteranno pertanto esclusi alcuni edifici che potranno comunque beneficiare, al bisogno, della detrazione IRPEF del 50% prorogata anche per il 2020.

    Il bonus spetta per tutte le spese agevolabili sostenute nel 2020 secondo il principio di cassa. Pertanto, spese deliberate nel 2019 ma eseguite e pagate nel 2020 dovrebbero poter beneficiare del nuovo bonus. L’agevolazione, pari al 90% del costo sopportato e regolarmente pagato, potrà essere detratto dall’imposta sui redditi in dieci rate costanti.

    Per fruirne occorrerà effettuare il pagamento secondo i noti metodi tracciati che prevedono l’utilizzo di un particolare tipo di bonifico bancario in cui andranno specificati correttamente la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale del destinatario del bonifico.

    Stante l’ampia portata e l’elevata percentuale di agevolazione sarà opportuno che tutti gli amministratori di condominio verifichino le condizioni oggettive dell’immobile e sottopongano all’assemblea la volontà di effettuare i lavori agevolabili, magari anche anticipando i tempi originariamente previsti per le manutenzioni. Quanto detto al fine di consentire ai condomini di fruire delle lecite detrazioni e di scongiurare l’insorgere di contestazioni future per la mancata fruizione del bonus in oggetto.

    Specularmente, in caso di inerzia degli amministratori, sarà opportuno che i condomini si muovano proattivamente per sollecitarli a sottoporre all’assemblea l’esecuzione dei lavori agevolabili.

    Il 90% di detrazione è veramente un’occasione ghiotta per manutenere le facciate esterne degli edifici quasi a costo zero, sarebbe un peccato perderla per disinformazione.

  • La flessibilità, da volano a causa della mancata crescita

    Dall’ultima rilevazione statistica pubblicata dall’Istat emerge evidente come oltre il 16.6% dei lavoratori dipendenti risulti assunto a tempo determinato. Quindi, in un contesto di oltre diciotto milioni di dipendenti circa tre milioni possiedono un arco temporale di “programmazione” del proprio futuro molto limitato in quanto titolari di un contratto a tempo determinato. Va infatti ricordato come una delle cause per le quali aumentano i depositi presso i conti correnti in banca e contemporaneamente calano i consumi in generale venga indicata nel fattore di incertezza del quale il contratto a tempo determinato ne rappresenta la massima espressione.

    In un simile contesto anche la crescita di un punto di Pil con una struttura del lavoro così organizzata si tradurrebbe inevitabilmente in ulteriore decrescita dei consumi in quanto espressione di precarietà ed incertezza del futuro. In altre parole, se la battaglia competitiva di un mercato globale costringe ad una inevitabile compressione dei costi risulta, come logica conseguenza, che quando questa superi una certa soglia di ricorso a contratti “atipici” la crescita rimanga un valore senza conseguenze efficaci e durature. Non si traduce, cioè, lo sviluppo economico in quel benessere diffuso che a sua volta diventa volano di crescita esso stesso.

    Viceversa esistono modelli di sviluppo di aziende estere che operano in Italia e sono portatrici di vera innovazione nella organizzazione e strategia aziendale e soprattutto non fini a se stesse (https://www.ilpattosociale.it/2018/09/27/svizzera-e-toscana-i-modelli-di-sviluppo-richemont/).

    Ovviamente questi modelli di grandi compagnie internazionali francesi e svizzera già operativi in Toscana rappresentano scelte progettuali che richiedono investimenti negli  anni precedenti e che solo ora stanno dando i loro frutti: la sintesi evidente di una reale strategia di sviluppo complessivo.

    Modelli che forse non possono venire applicati in tempo reale alle imprese italiane ma senza alcun dubbio possono indicare la direzione generale e corretta al fine di assicurare lo sviluppo e contemporaneamente il benessere alla più ampia fascia di popolazione, in particolar modo per la produzione italiana che si posiziona nel contesto internazionale nella fascia medio alta come espressione del miglior made in Italy.

    Inoltre, questo asset contrattuale del lavoro italiano di fatto ridicolizza ogni ricetta proposta della classe politica italiana che ponga al centro l’aumento della spesa pubblica per infrastrutture. Un ulteriore aumento della spesa pubblica determinerebbe un ulteriore aumento del ricorso ai contratti a tempo determinato.

    Quindi la sola riduzione della pressione fiscale sul reddito da lavoro, decisamente altra cosa rispetto ai bonus fiscali (vere elemosine elettorali) del governo Renzi come di quello attuale, rappresenta la via per riportare, specialmente nel settore industriale, la convenienza strategica di un contratto a tempo indeterminato, l’unica  via per assicurare crescita economica e benessere reale per un paese.

  • Compensazione dei crediti di imposta a ostacoli

    Con il 2020 sembra concluso un processo iniziato qualche anno fa che ha imposto oneri sempre più complessi e penalizzanti nei confronti dei contribuenti e dei loro professionisti per il lecito utilizzo delle proprie posizioni creditorie nei confronti del fisco.

    Le norme di riferimento sono da individuarsi nel Dlgs 241/1997, agli articoli 17 e 17 bis che disciplinano l’istituto dei versamenti e delle relative compensazioni.

    Prima di addentrarci nella disciplina specifica e nei vincoli da rispettare giova ricordare che, a seguito dell’introduzione di norme “anti evasione”, si sono generate posizioni fisiologicamente a credito: si pensi al reverse charge IVA il cui ambito di applicazione è stato esteso in deroga alla normativa europea o all’introduzione dello split payment per le transazioni nei confronti della pubblica amministrazione.

    Si ricordi ancora, che il sistema degli acconti d’imposta può generare posizioni a credito per il semplice fatto che il reddito dichiarato risulti inferiore a quello dell’anno precedente (in tal senso sarà opportuno, ancora più che in passato, valutare con attenzione il reddito previsto per l’anno successivo al fine di adeguare di conseguenza il versamento degli acconti richiesti),così come quello delle ritenute d’acconto,essendo operate sui fatturati complessivi dei lavoratori autonomi che spesso ne risultano incisi in misura eccessiva rispetto al reddito realizzato al netto dei costi subiti.

    In un mondo perfetto questi crediti dovrebbero essere resi immediatamente disponibili al contribuente,affinché possano essere reimmessi nel sistema, contribuendo a finanziare investimenti e a sostenere i consumi. In Italia, dove si è diffuso pericolosamente il fenomeno dell’utilizzo di crediti inesistenti, così purtroppo non avviene. Ancora una volta, il malcostume di “pochi” ha portato al varo di norme molto penalizzanti per tutti.

    Vediamo cosa succede. In primis tutti gli F24 in cui siano presenti compensazioni (indipendentemente che siano presentati da titolari di partita IVA o privati cittadini) dovranno essere trasmessi attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (ENTRATEL o FISCONLINE). Non sarà possibile la presentazione telematica tramite i canali bancari. Probabilmente, questo il mio pensiero, le banche avranno fatto pressioni per ridurre un lavoro scarsamente remunerativo, rendendo,così, più oneroso quello dei contribuenti che dovranno utilizzare i suddetti canali telematici ufficiali, a volte con procedure meno intuitive, o dovranno rivolgersi ai propri intermediari, supportandone i relativi costi.

    I crediti relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP sono soggetti allo sbarramento di 5.000 euro. Significa che l’utilizzo di detti crediti in compensazione, per importi eccedenti tale soglia, sarà possibile solo previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato e solo decorsi 10 giorni dal regolare invio della dichiarazione.

    Si ricorda inoltre che, pur nel rispetto di tutti gli adempimenti richiesti, in base all’art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, introdotto nel 2017, l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentino “profili di rischio”. I criteri di blocco sono molto vaghi e quindi ampia discrezionalità è demandata all’amministrazione finanziaria. In caso di scarto del modello, i pagamenti si hanno per non eseguiti esponendo il contribuente alle sanzioni per tardivo pagamento (30%) oltre a quelle per lo scarto (5%, massimo 250 euro) laddove questo sia effettivamente giustificato da tentativi di violare la normativa descritta (o almeno così è auspicabile che venga interpretata la norma).

    Ricordiamo infine che, nell’ambito dei rapporti di appalto connaturati da prevalenza di manodopera eseguiti presso la sede del committente con l’utilizzo di beni strumentali a quest’ultimo riconducibili, le ritenute operate e i contributi previdenziali devono essere pagati escludendo, a determinate condizioni, la possibilità di compensare i propri crediti di imposta (per approfondimenti in merito si rimanda al contributo specifico pubblicato in data 20 gennaio 2020).

    Tutti i meccanismi descritti comporteranno, senza meno, difficoltà nell’utilizzo dei crediti con notevoli risvolti negativi nei flussi finanziari disponibili per il sistema economico. I contribuenti saranno costretti ad anticipare l’invio delle proprie dichiarazioni con il rischio, visti i consueti chiarimenti e aggiornamenti software forniti a ridosso delle scadenze, di dover integrare i modelli inviati. Ancora una volta l’intento antifrode è condivisibile, ma l’onere sopportato dalla collettività estremamente elevato.

  • Detrazioni Irpef consentite solo se si evita di pagare in contante

    Tutte le spese che possono essere detratte dalla dichiarazione Irpef non dovranno essere pagate in contante. La novità è stata introdotta con la legge di bilancio 2020 ed è scattata dal primo gennaio, anche se le spese sostenute quest’anno dovranno essere presentate nella dichiarazione dei redditi nel 2021.

    Un dossier che accompagna il provvedimento stima una riduzione della spesa per ‘rimborsi’ con le nuove modalità pari a 496 milioni di euro anche se lo stesso governo sembra pensare che il cambiamento possa indurre molti in errore e trovarsi nella situazione di vedersi negata la restituzione del 19% della somma spesa.

    In base alla nuova normativa, lo sconto spetta solo a chi paga con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Chi utilizza altri metodi, per quanto in buona fede e nell’ignoranza della legge, fa solo un favore all’amministrazione pubblica e non potrà farsi restituire le somme che pure avrebbe potuto evitare di pagare allo Stato grazie alla detrazione.

    Le spese che potranno essere portate in detrazione attendendosi alle modalità prescritte dalla legge sono quelle relative a mutui ipotecari per acquisto immobili, istruzione, cerimonie funebri, assistenza personale, attività sportive per ragazzi, intermediazione immobiliare, canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

    Per tutti questi esborsi la norma contenuta nella manovra prevede che ”ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef ndr), la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%” spetta ”a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento” elettronici. Unica eccezione sono ”le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”. Nella legge di bilancio non è stato precisato quali saranno i documenti che dovranno essere presentati in occasione della dichiarazione dei redditi, visto che i dettagli tecnici dovranno essere definiti dall’Agenzia delle entrate.

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